Nuovo calendario dichiarativo per modello Redditi, Irap e 770

Il decreto Adempimenti tributari (Dlgs n. 1/2024), che recepisce alcuni principi direttivi della riforma fiscale (Legge n. 111/2023), ha disposto nuove misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali.
Tra queste, la modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi (modello “Redditi”), di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) ad opera dell’articolo 11 del Decreto Adempimenti, sui quali è intervenuto successivamente l’art. 38 del DL n. 13/2024, che ha ulteriormente modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Nella Circolare n. 8 dell’11 aprile l’Agenzia delle Entrate illustra i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni per gli anni 2024 e seguenti, alla luce delle suddette modifiche normative,
fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730.
Li riportiamo di seguito, come esposti nella tabella riassuntiva presente nel documento.

PERIODI
D’IMPOSTA
DICHIARAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI (MODELLO REDDITI) E DELL’IRAP
DICHIARAZIONI
DEI SOSTITUTI
D’IMPOSTA
(MODELLO 770)
  • Persone fisiche
  • Società e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR
  • Soggetti IRES
Periodo d’imposta
in corso al 31
dicembre 2023

– in via telematica, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024

– se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° maggio al 1° luglio 2024 (Atteso che il termine del 30 giugno 2024 scade la domenica, lo stesso è rinviato al primo giorno lavorativo successivo)

 

 

 

(rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998 e articolo 38, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024)

in via telematica:

– entro il 15 ottobre 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;

– entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare 

 

(rif. articolo 38, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024)

– entro il 31 ottobre 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, ante modifiche)

Periodo d’imposta
in corso al 31
dicembre 2024

– in via telematica, dal 15 aprile al 30 settembre 2025

– se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 15 aprile al 30 giugno 2025

(rif. articolo 38, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024)

in via telematica:

– per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 15 aprile al 30 settembre 2025

– per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

(rif. articolo 38, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024)

– dal 15 aprile al 31 ottobre 2025

 

 

 

 

 

(rif. articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 13 del 2024)

 

Periodo d’imposta
in corso al 31
dicembre 2025 e
successivi

– in via telematica, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo se presentata da persone fisiche tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a.,

– dal 1° aprile al 30 giugno dell’anno successivo 

(rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti)

– per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo

– per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta 

(rif. articolo 2, comma 2, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti)

– dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo

 

 

(rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto Adempimenti)

Riforma fiscale: dalle Entrate istruzioni sui nuovi modelli dichiarativi

Il Decreto Adempimenti tributari (Dlgs n. 1/2024), che recepisce alcuni principi direttivi della Riforma fiscale (Legge n. 111/2023), ha disposto diverse novità in tema di dichiarazioni dei redditi.
Tra queste, l’ulteriore semplificazione della procedura di presentazione del modello 730, fruibile da lavoratori dipendenti e pensionati già a partire dalla campagna dichiarativa 2024. 
Da quest’anno, infatti, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. 
I contribuenti interessati, tramite un percorso guidato e semplificato, potranno confermare o modificare le informazioni in possesso delle Entrate. Queste informazioni, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.

Snelliti e semplificati anche i modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, Iva e Irap, grazie alla progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o acquisibili dall’Agenzia delle Entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre amministrazioni. 

Nella Circolare n. 8/E dell’11 aprile l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative agli uffici sulle suddette misure. Quattro paragrafi dedicati rispettivamente alle semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita Iva, a quelle per i titolari di partita Iva, per i sostituti d’imposta e in materia di revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

Comunicazione del Titolare Effettivo: il TAR ha respinto i ricorsi e cessa quindi la ‘sospensione’ dell’adempimento

Il TAR del Lazio ha dichiarato “infondati” tutti i ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto MIMIT del 29 settembre 2023 riguardante l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché di atti e provvedimenti collegati.

L’istanza cautelare di sospensione era stata accolta dal TAR del Lazio lo scorso 7 dicembre 2023, a pochi giorni dalla scadenza del termine per l’inoltro delle comunicazioni originariamente fissato per l’11 dicembre 2023.

Venuta meno la sospensione, resta ora da definire in che modo possa riprendere la procedura per la comunicazione dei titolari effettivi da parte di chi non avesse ancora provveduto.

Operatori finanziari: rilascio attestazione versamenti relativi alle operazioni effettuate nell’anno precedente

Entro questa data Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati che hanno effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva secondo il regime del “risparmio amministrato”, devono provvedere a rilasciare ai contribuenti l’attestazione dei versamenti relativi alle operazioni effettuate nell’anno precedente.

Enti associativi: comunicazione variazione dati (modello EAS)

Termine ultimo, per gli enti associativi, per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate del “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi”, modello EAS, nel caso in cui, nel corso dell’anno precedente, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell’ente precedentemente comunicati.

Erogazioni liberali alla cultura

Termine per la comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte del Ministero per i Beni e le attività culturali, dell’elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell’anno d’imposta precedente e del relativo ammontare.

Canone Tv: comunicazioni imprese elettriche e Acquirente Unico Spa

Entro questo termine le imprese elettriche deve comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali rettifiche dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nell’anno precedente al fine di rendere definitivi i dati dell’anno precedente per l’attività di controllo, esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Sempre entro questo termine Acquirente Unico S.p.a. deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale annullamento dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche riferite all’anno precedente, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’infrastruttura SID (Sistema Interscambio Dati) utilizzata nella modalità di scambio dati FTP, con protezione del canale trasmissivo tramite la tecnologia VPN IPsec in modalità site-to-site.

Comunicazione corrispettivi per operazioni in contanti legate al turismo

Entro questo termine gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate e le agenzie di viaggio e turismo, presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva, devono effettuare la comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell’anno 2023 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 1.000.

La suddetta comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, inviando i dati in forma analitica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello polivalente disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

ETS, Onlus e Asd: domanda iscrizione al 5 per mille

Entro questo termine gli Enti del terzo settore, le Onlus, le associazioni sportive dilettantistiche che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell’IRPEF devono effettuare la presentazione telematica della domanda di iscrizione, esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Lavoratori domestici: contributi dovuti per l’anno in corso (primo trimestre)

Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori domestici per il primo trimestre dell’anno in corso.
Il contributo è legato alla paga effettiva oraria.
Gli elementi che compongono la paga oraria sono:
– la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti
– il valore convenzionale del vitto e alloggio, ripartito in misura oraria.
– la tredicesima mensilità ripartita in misura oraria

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