Nuovo calendario dichiarativo per modello Redditi, Irap e 770

Data di pubblicazione: 16 Aprile 2024

Il decreto Adempimenti tributari (Dlgs n. 1/2024), che recepisce alcuni principi direttivi della riforma fiscale (Legge n. 111/2023), ha disposto nuove misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali.
Tra queste, la modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi (modello “Redditi”), di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) ad opera dell’articolo 11 del Decreto Adempimenti, sui quali è intervenuto successivamente l’art. 38 del DL n. 13/2024, che ha ulteriormente modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Nella Circolare n. 8 dell’11 aprile l’Agenzia delle Entrate illustra i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni per gli anni 2024 e seguenti, alla luce delle suddette modifiche normative,
fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730.
Li riportiamo di seguito, come esposti nella tabella riassuntiva presente nel documento.

PERIODI
D’IMPOSTA
DICHIARAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI (MODELLO REDDITI) E DELL’IRAP
DICHIARAZIONI
DEI SOSTITUTI
D’IMPOSTA
(MODELLO 770)
  • Persone fisiche
  • Società e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR
  • Soggetti IRES
Periodo d’imposta
in corso al 31
dicembre 2023

– in via telematica, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024

– se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° maggio al 1° luglio 2024 (Atteso che il termine del 30 giugno 2024 scade la domenica, lo stesso è rinviato al primo giorno lavorativo successivo)

 

 

 

(rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998 e articolo 38, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024)

in via telematica:

– entro il 15 ottobre 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;

– entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare 

 

(rif. articolo 38, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024)

– entro il 31 ottobre 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, ante modifiche)

Periodo d’imposta
in corso al 31
dicembre 2024

– in via telematica, dal 15 aprile al 30 settembre 2025

– se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 15 aprile al 30 giugno 2025

(rif. articolo 38, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024)

in via telematica:

– per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 15 aprile al 30 settembre 2025

– per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

(rif. articolo 38, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024)

– dal 15 aprile al 31 ottobre 2025

 

 

 

 

 

(rif. articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 13 del 2024)

 

Periodo d’imposta
in corso al 31
dicembre 2025 e
successivi

– in via telematica, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo se presentata da persone fisiche tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a.,

– dal 1° aprile al 30 giugno dell’anno successivo 

(rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti)

– per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo

– per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta 

(rif. articolo 2, comma 2, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti)

– dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo

 

 

(rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto Adempimenti)

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

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