Commercialisti: in vigore il nuovo codice delle sanzioni

E’ in vigore dal 18 aprile il nuovo codice delle sanzioni, approvato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, che si applica in sede di procedimento disciplinare per la determinazione delle sanzioni disciplinari irrogabili agli iscritti in caso di violazione dei principi, degli obblighi e dei divieti stabiliti dal Codice Deontologico della Professione. 
Il testo segue l’approvazione, avvenuta nelle scorse settimane, del nuovo Codice deontologico, le cui novità sono state ora declinate anche in termini di sanzioni.

Le principali novità riguardano innanzitutto le sanzioni relative alle violazioni delle norme sull’equo compenso. E’ prevista la censura per entrambe le due possibili violazioni (ossia se il professionista conviene con il cliente un compenso iniquo o se predispone un accordo senza informare il cliente dell’obbligo di rispettare le disposizioni in materia).

Prevista inoltre la sospensione fino ad un anno nel caso di esercizio della professione in situazioni di incompatibilità.

In tema di obbligo di assicurazione è invece prevista:

  • la sospensione fino a 6 mesi per chi non stipula una polizza;
  • la censura per la mancata comunicazione al cliente degli estremi della polizza sottoscritta. 

Relativamente alle violazioni deontologiche, nel caso di più violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto si prevede l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave.
Inoltre, si applica:

  • la sospensione fino a tre mesi per il professionista che chieda o riceva da colleghi provigioni o vantaggi per la presentazione di un cliente o per la proposta di incarichi;
  • la sospensione fino ad un anno per chi suggerisce comportamenti fraudolenti;

Prevista invece la censura per tutte le violazioni in materia di pubblicità e utilizzo improprio dei titoli professionali.

Infine, in merito alle critiche a mezzo social, si passa dalla precedente sanzione della censura ad una sospensione fino ad un massimo di tre mesi.

Operazioni inesistenti per il Fisco, prova contraria al contribuente

Gli elementi presuntivi attestanti l’apparenza oggettiva dei movimenti possono fondare l’accertamento e devono essere complessivamente valutati dal giudice di merito.

Una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’Iva e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia. Nel caso in esame, il giudice di merito, con motivazione del tutto astratta, svaluta il valore dei diversi elementi presuntivi offerti dall’Amministrazione, questo principio viene confermato con la pronuncia n. 3488 del 7 febbraio 2024, emessa dalla suprema Corte.

Operatori finanziari: rilascio attestazione versamenti relativi alle operazioni effettuate nell’anno precedente

Entro questa data Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati che hanno effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva secondo il regime del “risparmio amministrato”, devono provvedere a rilasciare ai contribuenti l’attestazione dei versamenti relativi alle operazioni effettuate nell’anno precedente.

Enti associativi: comunicazione variazione dati (modello EAS)

Termine ultimo, per gli enti associativi, per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate del “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi”, modello EAS, nel caso in cui, nel corso dell’anno precedente, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell’ente precedentemente comunicati.

Erogazioni liberali alla cultura

Termine per la comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte del Ministero per i Beni e le attività culturali, dell’elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell’anno d’imposta precedente e del relativo ammontare.

Canone Tv: comunicazioni imprese elettriche e Acquirente Unico Spa

Entro questo termine le imprese elettriche deve comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali rettifiche dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nell’anno precedente al fine di rendere definitivi i dati dell’anno precedente per l’attività di controllo, esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Sempre entro questo termine Acquirente Unico S.p.a. deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale annullamento dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche riferite all’anno precedente, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’infrastruttura SID (Sistema Interscambio Dati) utilizzata nella modalità di scambio dati FTP, con protezione del canale trasmissivo tramite la tecnologia VPN IPsec in modalità site-to-site.

Comunicazione corrispettivi per operazioni in contanti legate al turismo

Entro questo termine gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate e le agenzie di viaggio e turismo, presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva, devono effettuare la comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell’anno 2023 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 1.000.

La suddetta comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, inviando i dati in forma analitica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello polivalente disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

ETS, Onlus e Asd: domanda iscrizione al 5 per mille

Entro questo termine gli Enti del terzo settore, le Onlus, le associazioni sportive dilettantistiche che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell’IRPEF devono effettuare la presentazione telematica della domanda di iscrizione, esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Lavoratori domestici: contributi dovuti per l’anno in corso (primo trimestre)

Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori domestici per il primo trimestre dell’anno in corso.
Il contributo è legato alla paga effettiva oraria.
Gli elementi che compongono la paga oraria sono:
– la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti
– il valore convenzionale del vitto e alloggio, ripartito in misura oraria.
– la tredicesima mensilità ripartita in misura oraria

Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente

Entro questa data le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonchè i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, devono provvedere al versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.

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