Agevolazioni Irap Decreto Rilancio: pronti i codici tributo per il versamento delle somme indebitamente fruite

Con Risoluzione n. 52/E del 18 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 ELIDE, delle somme recuperate a seguito del controllo sostanziale sulle agevolazioni Irap di cui all’articolo 24 del decreto legge n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”).

Il citato articolo ha infatti previsto:

  • l’esonero del versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta;
  • l’esonero del versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Dunque, al fine di consentire il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di recupero del beneficio indebitamente usufruito, insieme ai relativi interessi e alla sanzione prevista per le ipotesi di omesso versamento, l’Agenzia Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “5063” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
  • “5064” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale”;
  • “5065” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
  • “5066” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale”.

730 precompilato: la presentazione entro il 2 ottobre

L’Agenzia Entrate ricorda che mancano pochi giorni per inviare il 730 precompilato tramite l’applicazione web. La scadenza, infatti, cade il prossimo 2 ottobre, termine entro il quale si potrà trasmettere la dichiarazione online, dopo averla eventualmente integrata e modificata. 
Entro il 30 novembre, invece, dovrà essere presentato il modello Redditi precompilato. Stessa scadenza anche per l’invio di Redditi correttivo del 730.

Chi ha poca dimestichezza con l’applicativo web, ricordano le Entrate, può ancora delegare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria precompilata, e quindi a visualizzarla, accettarla o modificarla e inviarla. 

Come inviare il 730 precompilato
Per accedere alla dichiarazione è sufficiente entrare nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia Entrate utilizzando le credenziali Spid, Cie o Cns. Una volta all’interno dell’applicativo web si può visualizzare il modello precompilato e consultare nel dettaglio gli importi già inseriti per confermarli oppure, tramite la funzione “Compilazione assistita”, modificarli e inserirne di nuovi in modalità guidata.
Maggiori informazioni.

Qui la Guida alla dichiarazione precompilata 2023 e qui il video-tutorial dell’Agenzia Entrate con tutti i passaggi utili per l’invio.

Sanatoria per le criptoattività non dichiarate

Negli ultimi anni si è fortemente sviluppato il mercato delle criptovalute e, in assenza di una chiara normativa preesistente, si sono diffuse molte interpretazioni diverse riguardo ai conseguenti adempimenti fiscali.
Molti contribuenti, seppur in buona fede, si trovano così oggi a rischiare pesanti sanzioni per non aver correttamente dichiarato il possesso di criptovalute e gli eventuali redditi che ne sono derivati.
La legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha però introdotto disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di criptoattività e dei redditi da esse derivati, con le applicazioni di sanzioni considerevolmente ridotte.
La sanatoria deve essere perfezionata entro il 30 novembre 2023 e riguarda tutti i periodi di imposta fino al 2021.

Possono accedere alla procedura di regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate.

La sanzione dovuta per la regolarizzazione ammonta allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ogni anno. Coloro che, oltre a non aver dichiarato le attività nel quadro RW, non hanno indicato in dichiarazione i redditi da esse derivanti, possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute alla fine di ogni anno o al momento del loro realizzo. Questa imposta si aggiunge alla sanzione sopra menzionata per l’omessa indicazione nel quadro RW.

Il nostro Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento e per gestire una eventuale sanatoria.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.