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Prima sintesi delle novità fiscali previste dalla Legge di bilancio 2020

Il 24 dicembre 2019 il Parlamento ha definitivamente varato la Legge di Bilancio 2020, che entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui:

  • il blocco degli aumenti delle aliquote IVA per il 2020 e la rimodulazione per gli anni successivi;
  • la deducibilità del 50%dell’Imu sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
  • la stabilizzazione al 10% dell’aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;
  • l’abrogazione delle disposizioni del “decreto crescita” che avevano introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante. Sarà ora applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000;
  • la proroga di un anno, nella misura vigente nel 2019, delle detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati;
  • l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento;
  • il ripristino, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, della disciplina Ace, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il rendimento da dedurre sarà pari all’1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Contestualmente, sono abrogate le misure di riduzione dell’Ires, che erano state introdotte al posto dell’Ace;
  • la modifica della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’Aci. Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020: per i veicoli con CO2entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%);
  • l’istituzione dell’imposta (Plastic Tax) sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali. È pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili;
  • l’istituzione dell’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate (Sugar Tax) nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto Mef che, entro agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma;
  • l’estensione della disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. La relativa imposta sostitutiva dell’8% andrà versata entro il 30 novembre 2020 (il 60% del totale) e il 30 giugno 2021 (il rimanente 40%)
  • l’introduzione di ulteriori condizioni per beneficiare del regime agevolato forfettario tra cui il limite di 20.000 euro di spese sostenute per il personale; l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento, per i contribuenti forfetari che, benché non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Abrogata, infine, la norma che prevedeva, dal 2020, l’imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro.

Interessi legali di usufrutto

Il tasso di interesse legale 2020 è stabilito nella misura dello 0,05% in ragione d’anno dal Decreto MEF del 12.12.2019 pubblicato sulla GU 293 del 14.12.2019. La variazione ha effetto dal 1° gennaio 2020 e provocherà le conseguenti ripercussioni in tutti i casi in cui gli interessi vengono calcolati al tasso legale (ad esempio nel caso di ravvedimento operoso per il pagamento di imposte etc.).

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2019 pubblicato sulla G.U. 30.12.2019 n. 204 sono stati adeguati i coefficienti per il calcolo del diritto di usufrutto nel 2020. (allegato).

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Detrazioni per oneri dal 2020 se pagate con strumenti tracciabili

L’articolo 1 commi 679 e 680 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 prevedono espressamente che la detraibilità del 19% degli oneri previsti dall’art. 15 del DPR 917/1986 dal 1° gennaio 2020 è condizionata al fatto che le spese stesse siano pagate con sistemi tracciabili; tale condizione non si applica per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici le cui spese potranno essere pagate in contanti e per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche (ad esempio l’ASL) o strutture accereditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Per il settore sanitario (medici-poliambulatori etc.) si rammenta che per l’intero anno 2020 è fatto divieto di emettere fatture elettroniche nei confronti di “privati” (articolo 15 della Legge 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019).

Dal 1° gennaio 2020 è quindi obbligatorio, ai fini della detraibilità, che le spese (segue un elenco esemplificativo) che danno diritto alla detrazione del 19% vengano saldate:

  • con versamento bancario o postale (bonifico, conto corrente postale)
  • oppure con un sistema di pagamento previsto dall’articolo 23 del D.lgs. 241 del 9 luglio 1997 e cioè carte di debito (bancomat), carte di credito (es. Visa, American Express, Mastercard etc.), carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Si consiglia pertanto che in sede di rilascio della fattura da parte dell’operatore sanitario (ad esempio il medico, l’odontoiatra etc) venga indicato sulla fattura/parcella, con quale sistema sia avvenuto il pagamento, ad esempio “pagato con assegno bancario”, oppure “pagato carta di credito” etc. in modo da agevolare poi il cliente nella detrazione.

Elenco esemplificativo delle spese:

  • fatture/parcelle di medici, odontoiatri, fisioterapisti etc. etc.
  • pagamento di rate di mutuo per la detraibilità di interessi
  • pagamento di intermediazioni per l’acquisto di prima casa
  • fatture/parcelle per spese veterinarie
  • fatture per spese funebri
  • spese di frequenza universitaria
  • spese di frequenza scuole dell’infanzia
  • premi di assicurazione infortuni/vita
  • spese per attività sportive dei ragazzi tra i 5 e 18 anni
  • canoni di locazione di contratti stipulati ai sensi della legge 431/1998 per studenti fuori sede
  • spese per gli addetti all’assistenza in caso di non autosufficienza (max 2.100 euro se il reddito non supera i 40.000 euro)
  • erogazioni liberali a favore di istituti scolastici
  • spese per l’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale

Testo dei commi 679 e 680 della Legge 160/2019:

679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

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Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che possono effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

  • 400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e in 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

Mercato immobiliare: pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’Osservatorio

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo numero dei "Quaderni dell’Osservatorio", l’approfondimento tematico annuale dell’Agenzia sul mercato immobiliare in Italia, che mette a disposizione degli utenti le ricerche ed analisi sul mercato immobiliare italiano svolte dall’Osservatorio e non divulgate nelle consuete pubblicazioni (Rapporti Immobiliari, Note Trimestrali, Statistiche Catastali, Note Territoriali).

Nella pubblicazione viene dato spazio alle analisi dei dati sul mercato immobiliare realizzate da esperti del settore.

Nel nuovo numero del 2019:

  • I fabbricati collabenti: stock e distribuzione territoriale, di Gianni Guerrieri e Arturo Angelini;
  • Una metodologia per l’analisi del mercato delle nuove costruzioni: il caso di Udine, di Elisa Cartapati, Francesco Pizzirani e Francesca Tassotto;
  • Costruzione di un modello di valutazione del rischio immobiliare: fondamenti teorici e prime evidenze empiriche, di Giovanni Caravella, Gaetano Lisi e Francesco Pizzirani;
  • Omi Mobile: un’applicazione per la consultazione delle quotazioni immobiliari, di Fabio Papa e Alessandro Tinelli.

Il lavoro si conclude con un’intervista a Lorenzo Bellicini (Cresme) a cura di Gianni Guerrieri.

Online il portale e la piattaforma delle consultazioni pubbliche

Dal 5 dicembre 2019 sono attivi il portale e la piattaforma dedicati alle iniziative di consultazione promosse dalle pubbliche amministrazioni. Sono infatti online il portale Consultazione.gov.it, che costituisce il punto unico di accesso per gli utenti che intendono partecipare alle iniziative di consultazione realizzate dalle amministrazioni pubbliche, e la piattaforma ParteciPA, una piattaforma open source dedicata ai processi di consultazione e partecipazione pubblica.

La consultazione pubblica è uno strumento essenziale di partecipazione e di trasparenza, che permette alle amministrazioni di raccogliere il contributo di cittadini, imprese, associazioni e organizzazioni nell’elaborazione e per il miglioramento delle decisioni pubbliche. Grazie alle consultazioni, le amministrazioni possono arricchire le informazioni a propria disposizione per prendere nuove decisione o per verificare gli effetti di quelle già prese.
Le consultazioni, inoltre, rendono più trasparenti i percorsi con cui le amministrazioni prendono decisioni e contribuiscono a migliorare la loro qualità.

Sostegno alla nascita e lo sviluppo di start-up innovative: al via Smart&Start Italia

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare con la quale definisce i nuovi criteri e le modalità di presentazione delle domande per richiedere l’agevolazione prevista dalla misura Smart&Start Italia, che ha l’obiettivo di sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di startup innovative.

Le principali novità introdotte riguardano, in particolare:

  • la semplificazione dei criteri di valutazione e di rendicontazione
  • l’introduzione di nuove premialità
  • l’incremento del finanziamento agevolato fino al 90%
  • un fondo perduto fino al 30% per le imprese del Sud
  • un periodo di ammortamento fino a 10 anni.

A partire dal 20 gennaio 2020, informa il MISE, le domande con i nuovi criteri per la richiesta dell’agevolazione potranno essere inviate a Invitalia, soggetto gestore della misura.

Clicca qui per maggiori informazioni.

Retribuzioni non continuative a PA: comunicazione

Entro questa data coloro che hanno corrisposto compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo a dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a comunicare agli uffici delle Amministrazioni dello Stato che effettuano il conguaglio ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le somme corrisposte, dell’importo dei contributi e delle ritenute effettuate.

Soggetti IVA esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione: registrazione delle operazioni del mese precedente

I soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, che rilasciano scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, possono registrare i corrispettivi del mese precedente, anche in via cumulativa. La stessa facoltà è estesa ai soggetti che emettono ricevuta fiscale.

Registrazione fatture inferiori a 300,00 euro

Termine ultimo per effettuare l’annotazione in un unico documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese precedente. Sul documento devono essere indicati i numeri delle fatture, l’imponibile complessivo e l’ammontare dell’Iva complessiva distinto per aliquota.

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