Rinvio termini bilancio consolidato (Art. 110 Decreto “Rilancio”)

Data di pubblicazione: 29 Maggio 2020

Nel documento “Le disposizioni in materia di Società, Enti e Giustizia”, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della FNC vengono esaminate le misure urgenti in materia di società ed enti e in materia di giustizia civile, penale, tributaria, amministrativa e contabile adottate dal Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenute nei Decreti “Cura Italia”, “Liquidità” e “Rilancio”.

Relativamente al rinvio dei termini del bilancio consolidato l’Art. 110 del Decreto 34/2020 (D.l. Rilancio) ha disposto il differimento, dal 30 settembre al 30 novembre 2020, del termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2019 (art. 18, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 118/2011) da parte degli enti pubblici di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 118/2011.

Tale rinvio deriva inevitabilmente, precisano CNDCEC E FNC, dalle nuove scadenze introdotte dall’art. 107 del Decreto “Cura Italia”, che ha ridisegnato il termine per l’approvazione del rendiconto 2019 e che, conseguentemente, comporta anche per il bilancio consolidato due mesi di tempo in più per la predisposizione del documento e la relativa approvazione.

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