Per gli atti con firma digitale, inviati tramite PEC o attraverso il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, la registrazione è automatica.
Viene meno, quindi, l’obbligo di consegnare all’ufficio fiscale competente una copia cartacea o un supporto (come Cd o Dvd) contenente la stessa copia.
A chiarirlo l’Agenzia Entrate, con una notizia pubblicata sulla rivista telematica FiscoOggi.
Una volta effettuata la registrazione degli atti con firma digitale con una delle modalità sopra descritte, non sarà quindi più necessario consegnare fisicamente all’ufficio l’atto firmato digitalmente in altro modo.
Il richiedente riceverà solo riscontro dell’avvenuta registrazione dell’atto, oppure, sulla necessità di integrare la documentazione pervenuta.
Tale possibilità, precisano le Entrate, non è applicabile per i casi in cui sia già disponibile una procedura telematica per il tipo e il formato dell’atto da registrare, come ad esempio la cessione di quote di Srl.