Registratore di cassa telematico: un po’ lo scontrino ed un po’ no

Data di pubblicazione: 13 Novembre 2019

Avvicinandosi la scadenza del 1° gennaio 2020 per la certificazione dei corrispettivi in via telematica sorgono i primi interrogativi, si va a consultare il DM Finanze del 14 maggio 2019 e, di conseguenza, si va a rispolverare il D.P.R. 21 dicembre 1996 n. 696.

Così viene fuori che sono esenti dall’obbligo le prestazioni rese da fumisti e quelle rese in forma itinerante da ciabattini, ombrellai e arrotini, mentre il ciabattino (che ripara e fa ciabatte e non è un calzolaio che produce e ripara anche scarpe, borse etc., tant’è che alla lettera u art. 2 del dpr 696 non si usa il termine ciabattino ma “riparazioni di calzature”) che ha una sede stabile, oppure l’impagliatore di sedie, è esente solo se non si avvale di dipendenti o collaboratori; i materassai sono esenti dall’obbligo per le prestazioni di rifacimento di materassi presso l’abitazione dei clienti e a condizione che non abbiano dipendenti o collaboratori, mentre se “portano via il materasso” nel loro laboratorio sono soggetti ad emettere il documento commerciale (la cosa che mi preoccupa maggiormente è che se portano via il materasso mi tocca dormire sul divano).

I venditori ambulanti che cedono palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini, cartoline e souvenirs NON muniti di attrezzature motorizzate sono esenti: se hai il “triciclo” a pedali puoi vendere i gelati senza scontrino, se hai l’ APE Piaggio sei soggetto allo scontrino.

Una curiosità riguarda i commercianti di biciclette che, di solito, effettuano anche la riparazione delle stesse, senza dipendenti o collaboratori: per la vendita di biciclette emetteranno il documento commerciale, per la vendita del campanello della bicicletta emetteranno il documento commerciale, per la sostituzione del campanello della bicicletta, trattandosi di riparazione, non emetteranno nulla, ammesso che si tratti di riparazione e non di vendita con installazione: finirà che dovrà essere emanata una guida per i riparatori di biciclette, magari con l’indicazione di “beni significativi”.



Il caso del calzolaio che ripara calzature, con sede fissa, senza dipendenti o collaboratori è ancora più complesso:

  • per la riparazione di calzature non emette il documento commerciale
  • per la riparazione di borse, zaini, cinture, portafogli, valigie e tutto ciò che non è “calzature” etc. emette il documento commerciale
  • per la vendita di calzature, borse, cinture, portafogli, prodotte dal calzolaio emette il documento commerciale
  • di solito poi il nostro calzolaio ha un’autorizzazione amministrativa per commercializzare anche i prodotti, per cui per le vendite di calzature, borse, cinture, portafogli, portachiavi, zaini, valigie, lucido per scarpe etc.etc. emetterà il documento commerciale

    In termini del passato UCAS: Ufficio Complicazioni Affari Semplici.

Autore: Dott.ssa Annalisa Forte

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.