L’Exit Tax sulle Persone Fisiche nel DDL Bilancio 2027: analisi dello schema del nuovo art. 307-bis del TUIR

Data di pubblicazione: 06 Novembre 2026

L’articolo 17 del disegno di legge di Bilancio 2027 propone l’introduzione dell’imposizione in uscita (exit tax) per le persone fisiche e gli enti non commerciali, mediante l’innesto dell’articolo 307-bis all’interno del nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.Lgs. n. 117/2026).

La disciplina, attualmente al vaglio dell’iter parlamentare e priva di vigenza definitiva, mira a superare la tradizionale limitazione del prelievo in uscita al solo perimetro del reddito d’impresa (già disciplinato dall’ex art. 166 del TUIR). Qualora il testo superi l’esame legislativo senza modifiche sostanziali, l’efficacia delle disposizioni decorrerà dai trasferimenti di residenza perfezionati a partire dal 1° gennaio 2027.

Il quadro dei presupposti: soggettivo, temporale, territoriale e patrimoniale

La configurazione dell’obbligazione tributaria delineata dallo schema normativo richiede la convergenza contestuale di quattro requisiti tassativi.

 1. Ambito Soggettivo            

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali      

 2. Requisito Temporale          

Residenza fiscale in Italia per almeno 6 periodi su 10         

 3. Presupposto Territoriale     

Perdita effettiva della potestà impositiva dello Stato italiano

 4. Soglia Patrimoniale          

Valore normale complessivo >= 800.000 € (art. 76, c. 1, d-i)   

Ambito soggettivo e criticità applicative

La proposta include tra i soggetti passivi le persone fisiche, le società semplici, i soggetti fiscalmente equiparati e gli enti non commerciali. Se per le persone fisiche il raccordo con il criterio della permanenza minima è esplicito, per le società semplici e gli enti sorge una lacuna di coordinamento: il testo del disegno di legge non chiarisce le modalità di computo del requisito temporale dei sei periodi d’imposta per strutture prive di personalità giuridica o ad assetto partecipativo variabile.

Requisito temporale ed effettività del radicamento fiscale

L’assoggettabilità alla norma postula che il contribuente sia stato fiscalmente residente in Italia, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, per almeno sei dei dieci periodi d’imposta antecedenti a quello in cui si perfeziona l’espatrio. 

Assume rilievo esclusivo la residenza fiscale effettiva: la mera cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (ANPR) non integra di per sé il presupposto qualora non coincida con il mutamento sostanziale della residenza tributaria, tenuto conto delle presunzioni legali relative ai trasferimenti verso Paesi a fiscalità privilegiata e dei criteri del centro degli interessi vitali.

La perdita della potestà impositiva italiana

Elemento cardine della disciplina proposta, la cui assenza preclude l’applicazione dell’art. 307-bis, è la perdita della potestà impositiva primaria o concorrente da parte dell’erario italiano sui proventi finanziari del soggetto espatriante. La verifica della perdita della potestà impositiva, e il suo rapporto con le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, sono rimessi al decreto MEF e ancora non chiariti. Potrebbe comportare una verifica, posizione per posizione, alla luce delle singole Convenzioni contro le doppie imposizioni conformate al modello OCSE:

  • partecipazioni in società a prevalente sottostante immobiliare: se la Convenzione applicabile attribuisce potestà concorrente di tassazione allo Stato della fonte (art. 13, par. 4 del Modello OCSE), l’Italia preserva il proprio potere impositivo al momento del realizzo futuro; in tale ipotesi l’imposta d’uscita non si attiva;
  • partecipazioni e strumenti ordinari: laddove i trattati internazionali sanciscano l’attribuzione esclusiva del diritto di imposizione allo Stato di residenza del percipiente (art. 13, par. 5 del Modello OCSE), l’espatrio determina la perdita irreversibile del gettito italiano, innescando l’applicazione della norma.

La soglia patrimoniale e la delimitazione oggettiva

La base patrimoniale non si identifica genericamente con il patrimonio mobiliare complessivo né con le disponibilità liquide e i conti correnti. Il test d’ingresso si fonda sul valore normale aggregato dei soli beni e diritti suscettibili di generare i redditi diversi di natura finanziaria tassativamente richiamati dall’art. 76, comma 1, lettere da d) a i) del nuovo TUIR, e limitatamente a quelli sui quali l’Italia perde il potere impositivo.

La soglia minima di 800.000 euro costituisce uno sbarramento all’entrata e non una franchigia: al superamento del limite, l’imponibile è costituito dall’intero valore differenziale delle attività incluse nel perimetro. Restano esclusi dal calcolo i crediti da interessi, i flussi di dividendi non ancora deliberati e le plusvalenze relative a beni immobili.

Base imponibile, aliquote differenziate e disciplina delle minusvalenze

La quantificazione del debito d’imposta teorico assume come riferimento il valore normale di ciascun bene all’ultimo giorno del periodo d’imposta antecedente a quello di efficacia del trasferimento della residenza fiscale, al netto del costo fiscalmente riconosciuto.

Il regime asimmetrico delle minusvalenze

La formulazione proposta definisce la base imponibile come aggregazione delle sole differenze positive relative ai singoli beni. Non è ammessa la compensazione orizzontale con minusvalenze latenti contestualmente presenti nel portafoglio del contribuente alla data di riferimento. Rimane invece irrisolto a livello testuale il coordinamento con le minusvalenze pregresse già realizzate e formalmente iscritte nel “zainetto fiscale”: l’assenza di un richiamo esplicito rende incerta la possibilità di abbattere il debito latente tramite le perdite fiscali pregresse ancora deducibili.

Differenziazione delle aliquote applicabili

Contrariamente all’ipotesi di un’aliquota unica forfettaria, il testo dell’art. 307-bis rinvia alle ordinarie aliquote cedolari di categoria:

  • partecipazioni sociali e strumenti derivati: applicazione dell’aliquota sostitutiva standard del 26%;
  • cripto-attività e token: i proventi ricadenti nell’art. 76, comma 1, lett. i-bis) scontano l’aliquota di settore pari al 33%, salve le deroghe previste per i token di moneta elettronica denominati in euro;
  • titoli di debito pubblico e titoli equiparati: il concorso alla base imponibile è circoscritto alla misura del 48,08% del differenziale positivo, consentendo il raggiungimento esatto del carico effettivo agevolato del 12,50% (26% x 48,08% = 12,50%).

Differimento dell’imposta, garanzie e regime delle cessioni

L’imposta determinata è ordinariamente liquidata e versata entro 180 giorni dalla data di efficacia dell’espatrio. Il disegno di legge adegua la disciplina al diritto primario dell’Unione Europea prevedendo un regime opzionale di differimento per i trasferimenti verso Stati membri UE o Stati terzi che garantiscano standard di cooperazione e mutua assistenza nella riscossione equivalenti alla Direttiva 2010/24/UE.

L’opzione di differimento impone il contestuale versamento a titolo di acconto del 50% dell’imposta latente e la prestazione di adeguate garanzie fideiussorie o assicurative per la componente residua. Il periodo di monitoraggio (tracking period) è fissato in 5 periodi d’imposta per chi emigra in area UE e in 10 periodi d’imposta per le destinazioni extra-UE collaborative.

Qualora intervenga una cessione a titolo oneroso prima dello scadere del periodo:

  1. l’imposta definitiva si calcola sul valore minore tra la plusvalenza latente originariamente accertata e la plusvalenza effettivamente realizzata dalla vendita;
  2. dall’imposta ricalcolata si detrae l’acconto del 50% già versato;
  3. se l’imposta definitiva risulta inferiore all’acconto prestato, l’eccedenza è rimborsata dall’erario.

Trasferimenti a titolo gratuito e vincoli di conservazione

Il beneficio del ricalcolo sul valore effettivo di realizzo è escluso in specifiche fattispecie di circolazione indiretta o non onerosa:

  • donazioni e atti a titolo gratuito;
  • conferimenti o cessioni a favore di società o enti controllati (direttamente o indirettamente);
  • trasferimenti a favore di familiari di cui all’art. 5, comma 5 del TUIR o a entità da questi partecipate.

In tali casi, la norma neutralizza la facoltà di rideterminazione al ribasso, rendendo immediatamente esigibile l’imposta calcolata sul plusvalore storico originario, al fine di evitare lo svuotamento della pretesa fiscale tramite interposizioni personali o societarie.

Cause di estinzione dell’obbligazione e rimborsi

L’obbligazione a saldo si estingue d’ufficio e dà titolo al rimborso integrale dell’acconto del 50% al ricorrere di tre condizioni rigorosamente circoscritte all’interno del tracking period, a patto che i beni non siano stati alienati:

  • decorrenza integrale dei 5 o 10 periodi d’imposta senza che sia intervenuta alcuna alienazione;
  • decesso del contribuente e conseguente devoluzione per successione mortis causa;
  • riassunzione della residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano prima della vendita dei cespiti.

Profili di stima finanziaria e impatto erariale 

La base di soggetti passivi risulta quantitativamente limitata. Applicando l’incidenza dei flussi migratori censiti dall’Istat (lo 0,28% della popolazione over 15 nel 2025) all’ammontare delle imposte sostitutive incassate nell’anno su plusvalenze e redditi di capitale (6,6 miliardi di euro), il gettito teorico lordo dell’imposta è stato quantificato in 13,47 milioni di euro annui.
In un’ottica prudenziale, il legislatore ipotizza che la totalità dei soggetti capienti si avvarrà del pagamento differito, limitando il versamento immediato all’acconto del 50%, pari a 6,74 milioni di euro all’anno. Assumendo, inoltre, che la metà dei beni non venga liquidata durante i periodi di monitoraggio, innescando l’obbligo di restituzione degli acconti, la stima prevede che a regime, a partire dal 2032, la misura assicurerà un gettito netto strutturale pari a 3,37 milioni di euro per esercizio.

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