L’applicazione della marca da bollo in fattura

Data di pubblicazione: 31 Gennaio 2024

L’articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” deve essere apposta la marca da bollo di 2,00 euro.

Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a € 77,47 è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e Ris. Ag. Entrate 3.07.2001, n. 98).

Ad oggi, con l’obbligo di emissione elettronica della fattura per la maggior parte dei contribuenti, l’assolvimento dell’imposta di bollo su dette fatture prevede l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta ed è stata disposta modalità e termini di versamento.

Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

I termini per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono fissati, con le dovute eccezioni, al 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Quest’anno, però, è bisestile, pertanto, il versamento di febbraio potrà essere eseguito entro il giorno 29.

Se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. del 26/10/1972 n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:

Classificazione Fattispecie Norma IVA Per importi > € 77,47
Imponibili Aliquota zero Art. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72 Non soggetto a bollo
Imponibili Altre aliquote   Non soggetto a bollo
Esenti   Art. 10 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Non imponibili Esportazioni e servizi internazionali Art. 8, 8bis e 9DPR 633/72 Non soggetto a bollo
Non imponibili Cessioni intraUE Art. 41, 42 e 58 D.L. 331/1993 Non soggetto a bollo
Non imponibili Esportatori abituali Art. 8 lett. c) DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Escluse per mancanza del presupposto territoriale Servizi estero Art. da 7 a 7-septies (compreso 7-ter) DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Split payment   Art. 17-ter DPR 633/72 Non soggetto a bollo
Reverse charge   Art. 17, comma 5 e 6 e Art. 17ter DPR 633/72 Non soggetto a bollo
Reverse charge   Art. 46 D.L. 331/1993 Non soggetto a bollo
Fuori campo IVA   Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime minimi   Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime forfettario   Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Compenso occasionale   Imposta di bollo € 2,00

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