Il visto di conformità nel Modello IVA TR

Data di pubblicazione: 27 Aprile 2026

Nel contesto del modello IVA TR, l’obbligo del visto di conformità scatta in base alla finalità dell’istanza e all’importo del credito maturato nel trimestre solare di riferimento.

Il visto è necessario se l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione orizzontale (in F24) durante l’anno (sommando i vari trimestri e l’eventuale credito annuale) supera la soglia di 5.000 €. Se il credito è superiore a 5.000 €, la compensazione può essere effettuata solo a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione telematica del modello TR munito di visto.
 
Per le istanze di rimborso, il visto di conformità (o, in alternativa, la sottoscrizione dell’organo di revisione) è obbligatorio per importi superiori a 30.000 € annui. Al di sotto di questa soglia, il rimborso è “libero” (previa sussistenza dei requisiti dell’Art. 30 e 38-bis del D.P.R. 633/72).
 
Non tutti i consulenti possono apporre il visto. Nel 2026, i soggetti abilitati rimangono quelli iscritti nell’apposito elenco gestito dall’Agenzia Entrate, ovvero:
  • Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
  • Consulenti del Lavoro;
  • Responsabili dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).
Il professionista deve disporre di una polizza assicurativa specifica con massimale adeguato al numero di visti rilasciati e non deve aver commesso gravi violazioni tributarie che ne abbiano comportato la sospensione dalla facoltà di certificazione.

Quando si può evitare il visto?

Nel 2026, la normativa conferma e rafforza gli esoneri legati all’affidabilità fiscale del contribuente. 

È possibile evitare l’apposizione del visto (e i relativi costi professionali) nelle seguenti situazioni:
A. Elevato punteggio ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) – I contribuenti che hanno ottenuto un punteggio ISA elevato per il periodo d’imposta precedente (dichiarazione 2025 su redditi 2024) beneficiano dell’esonero fino a soglie più elevate:
  • esonero fino a 50.000 € annui: per chi ha un punteggio ISA almeno pari a 8;
  • sonero fino a 70.000 € annui: per chi ha un punteggio ISA almeno pari a 9 (o una media di 8,5 negli ultimi due anni).
B. Adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) – Per i soggetti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026, l’esonero dal visto di conformità per i crediti IVA è riconosciuto indipendentemente dal voto ISA conseguito, generalmente fino alla soglia di 70.000 €.
C. Garanzia fideiussoria (solo per i rimborsi).

In alternativa al visto, per i rimborsi eccedenti i 30.000 €, è sempre possibile presentare una fideiussione bancaria o assicurativa. Tuttavia, questa opzione è oggi meno utilizzata a causa dei costi finanziari superiori rispetto all’onorario del professionista per il visto.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.