Aggiornamento antiriciclaggio: le modifiche dal 10 novembre 2019 – D.lgs. 125/2019

Data di pubblicazione: 11 Novembre 2019

Il decreto legislativo 125-2019 pubblicato sulla G.U. 252 del 26 ottobre 2019 entra in vigore il 10 novembre 2019, andando a modificare il testo del decreto legislativo 231-2007 e dando attuazione alla direttiva europea 2018-843.

Rammentiamo che dal 1 gennaio 2020 dovranno essere applicate da parte dei commercialisti le regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale che, tra l’altro, ha realizzato una serie di sette lezioni disponibili gratuitamente on line, regole emanate ai sensi del comma dell’articolo 11 del Dlgs. 231-2007. (per gli avvocati il Consiglio Nazionale Forense ha approvato le regole tecniche lo scorso 20 settembre).

A livello di normativa generale viene introdotto nell’articolo due il comma sei bis stabilendo che il trattamento di dati personali per le finalità di prevenzione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento europeo 679-2016 e della relativa normativa nazionale di attuazione.

In tema di adeguata verifica della clientela si segnala la modifica introdotta al comma quattro dell’articolo 17, con la previsione che nel caso di clienti già acquisiti rispetto ai quali l’adeguata verifica si renda nuovamente opportuna in considerazione del mutato livello di rischio associato al cliente, tale verifica si effettua entro il 30 giugno (termine cui alla direttiva 2011-16-UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale-scambio di informazioni).

Altra modifica recata dal Dlgs. 125 riguarda la precisazione all’articolo tre comma 5 lettera b sui soggetti che esercitano commercio di cose antiche o che agiscono in qualità di intermediari in tale commercio quando il valore dell’operazione è superiore ai € 10.000; sempre in tale articolo e sempre al comma cinque lettera e viene precisato che gli agenti in mediazione immobiliare iscritti al registro imprese sono soggetti agli obblighi anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di bene immobile limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore ai € 10.000.

Gli organismi di autoregolamentazione (il Consiglio Nazionale e le sue articolazioni territoriali), ai sensi dell’articolo 11 pubblicano entro il 30 marzo di ogni anno una relazione annuale con indicato il numero dei decreti sanzionatori adottati nei confronti dei propri iscritti (il che fa presumere che gli Ordini procederanno ad effettuare dei controlli nei confronti degli iscritti), il numero di segnalazioni di operazioni sospette, cui va ad ora aggiungersi il numero e la tipologia delle sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei rispettivi iscritti, a fronte di violazioni gravi, ripetute e sistematiche o plurime in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.

Altre modifiche riguardano l’istituzione del registro dei titolari effettivi per il quale occorre attendere l’emanazione di decreti attuativi, sottolineando che il comma uno dell’articolo 21 prevede l’obbligo di comunicazione da parte delle imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private delle informazioni relative al titolare effettivo, sanzionando l’omessa comunicazione ai sensi dell’articolo 2630 del codice civile (da 103 a € 1032).

Nell’articolo 49 sulla limitazione all’uso del contante si segnala che dal 1 luglio 2020 e e fino al 31 dicembre 2021 il limite per il pagamento in contanti viene ridotto a € 1.999,99 e dal 1 gennaio 2022 a € 999,99; si rammenta comunque che gli assegni bancari emessi di importo superiore ad € 999,99 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola “non trasferibile “.

Autore: Rag. Valter Franco

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