Agevolazioni fiscali per previdenza e lavoro: Fondi Pensione e APE nel Modello 730/2026

Data di pubblicazione: 16 Settembre 2026

Esaminiamo i crediti d’imposta per reintegro fondi pensione e APE volontaria. Tutte le agevolazioni dichiarative spiegate con precisione.

Le posizioni previdenziali e gli incentivi all’occupazione generano crediti d’imposta con specifiche regole di rendicontazione nel quadro G dei modelli di dichiarazione. Le notizie qui riportate in sintesi sono dettagliate nella guida dell’Agenzia delle Entrate “Tutte le agevolazioni della Dichiarazione 2026”.

Reintegro anticipazioni sui Fondi Pensione (Rigo G3)

I lavoratori che hanno richiesto anticipazioni sulle somme maturate presso forme pensionistiche complementari o sottoconti PEPP (ad esempio per spese sanitarie o acquisto prima casa) hanno la facoltà di reintegrare le posizioni individuali in qualsiasi momento.

In caso di reintegro, il credito d’imposta spettante presenta le seguenti caratteristiche:

  • spettanza del credito: pari all’imposta applicata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
  • soglia di applicazione: il credito compete esclusivamente sulle somme versate che eccedono il limite ordinario di deducibilità dei contributi previdenziali, pari a 5.164,57 euro annui.
  • adempimenti: il contribuente deve rilasciare un’apposita dichiarazione al fondo pensione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro.

Consulta la disciplina dettagliata per ottimizzare la gestione della previdenza e accedere alle relative agevolazioni di natura fiscale.

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE (Rigo G15, cod. 2)

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per il rischio di premorienza pagati per l’APE volontaria, la legge riconosce un credito d’imposta annuo nella misura massima del 50% di un ventesimo degli importi complessivamente pattuiti.

Credito APE volontaria:

50% × (1/20 di Interessi + Premi Assicurativi Pattuiti)

L’importo maturato è riportato nel punto 381 della Certificazione Unica (CU 2026) e deve essere esposto nella colonna 2 del rigo G15.

Incremento dell’occupazione (Rigo G15, cod. 6)

In questo rigo possono trovare capienza esclusivamente i residui di crediti maturati per l’incremento dell’occupazione in aree svantaggiate ai sensi della Legge n. 244/2007 (anno d’imposta 2008), non trovando più applicazione nuove maturazioni del beneficio.

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