Adeguamento statuti associazioni e società sportive dilettantistiche entro il 31/12/2023 alla luce del decreto correttivo

Data di pubblicazione: 24 Luglio 2023

L’8 giugno 2023 alla Conferenza Stampa relativa al decreto correttivo alla  Riforma dello sport il Ministro del Lavoro CALDERONE  afferma quanto segue: 

“Un “correttivo-bis” finalizzato a individuare uno schema di tutele e di adempimenti collegati, che però non fosse impattante rispetto al contesto sportivo. E’ stato un lavoro non facile, viste le norme in materia di , per la generalità della tenuta del libro unico del lavoro datori di lavoro, che prevedono poiché una serie di adempimenti importanti CHE RIMANGONO NON si può DESTRUTTURARE un sistema efficiente, anche in termini di controlli, sulla generalità del mondo del lavoro, ma che viene qui ridefinito in un contesto di semplificazioni a favore del mondo sportivo”. 

Di seguito riportiamo gli elementi più importanti per gli adeguamenti statutari. In rosso le modifiche contenuto nel decreto correttivo. 

ARTICOLO 7 – Atto costitutivo e statuto del D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «correttivo bis  del 31-05-2023»  con via libera il 12 e 13 luglio della Camera e del senato 

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica; c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; d) l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8; e) le norme sull’ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; 

f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell’associazione; 

h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

 1-bis. «Laddove gli enti che siano stati costituiti» per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro unico del terzo settore, il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto. 

1-ter. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle norme del codice civile riguardanti il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto e laforma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.”

 1-quater. La mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 del presente articolo rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023.».

 

ARTICOLO 7-BIS (Locali utilizzati) D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «correttivo bis 31-05-2023»  con via libera il 12 e 13 luglio della Camera e del senato

  1. Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

 

ARTICOLO 8 (Assenza di fine di lucro) D.LGS. N. 36/2021 emendato dal «correttivo bis 31-05-2023» con via libera il 12 e 13 luglio della Camera e del senato

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio. 

2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 bis, é vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi digestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al present ecomma, si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112*.  

3. Se costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile.”; 

4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, titoli V e VI, del codice civile é ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3. 

4-bis. Al fine di incoraggiare l’attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all’ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3, diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile, che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L’efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commissione europea”.

 

ARTICOLO 9 (Attività secondarie e strumentali) emendato dal «correttivo bis 31-05-2023» con via libera il 12 e 13 luglio della Camera e del senato

  1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cu all’articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-bis I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e deilimiti da definire con il decreto di cui al comma 1.

1-ter Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

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Autore: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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