Accertamento fiscale: documenti non esibiti in fase precontenziosa inutilizzabili nel giudizio tributario

Data di pubblicazione: 16 Aprile 2026

Con Ordinanza n. 6599 del 19 marzo 2026 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia e accertamento fiscale, con particolare riferimento agli effetti della mancata esibizione della documentazione contabile nella fase precontenziosa.

I giudici di legittimità, richiamando la costante giurisprudenza, hanno chiarito che “la mancata esibizione, nella fase amministrativa che abbia preceduto il giudizio, di atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente, se non alla duplice condizione che la documentazione venga depositata in sede giurisdizionale in allegato all’atto introduttivo e che il contribuente medesimo dichiari di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile”.

Dunque, hanno ribadito i giudici di legittimità, il mancato riscontro agli inviti dell’Amministrazione finanziaria a esibire atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento determina l’inutilizzabilità degli stessi a favore del contribuente nel successivo contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, del DPR n. 600 del 1973. 
Tale effetto sanzionatorio si produce automaticamente in caso di inadempimento ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Resta ferma, tuttavia, la possibilità di valutare la documentazione qualora venga prodotta in sede giurisdizionale unitamente all’atto introduttivo del giudizio e il contribuente attesti di non aver potuto adempiere alle richieste dell’Ufficio per causa a lui non imputabile.

Fonte: https://www.cortedicassazione.it

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.