Modifiche agli ISA 2023 in Gazzetta Ufficiale

E’ approdato in Gazzetta Ufficiale (n. 212 del 10-09-2024 – Suppl. Ordinario n. 34) il Decreto MEF di approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2023.

Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai fini dell’accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell’art. 9-bis del Dl n. 50/2017, e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis. 

L’Allegato 4 al Decreto (Nota tecnica e metodologica) individua la metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA, ed i relativi interventi correttivi per il periodo d’imposta 2023, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse.

Donazione e atto di trasferimento, se non collegati l’imposta è dovuta

Il contribuente è tenuto a provare la correlazione tra atto di liberalità (diretta o indiretta) e acquisto dell’immobile o dell’azienda assoggettabile ad imposta proporzionale di registro o Iva.

Le liberalità indirette collegate ad atti che importano il trasferimento di diritti reali immobiliari o di aziende non erodono la franchigia, relativa all’imposta selle successioni e donazioni, che spetta in base al rapporto di parentela tra donante e donatario, a condizione che risulti il collegamento tra la liberalità stessa e l’acquisto dell’immobile o dell’azienda. Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 20974 del 26 luglio 2024.

Alla base della vicenda processuale, vi è il quarto comma dell’articolo 1 del testo unico sull’imposta di successione e donazione, Dlgs n. 346/1990. Questa disposizione stabilisce che l’imposta di donazione non si applica “nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto.”
Con questa previsione, introdotta dalla legge n. 342/2000, il legislatore ha voluto favorire la trasparenza dei corrispettivi relativi ai trasferimenti immobiliari o di aziende.

Partite Iva: incremento del 2,5% nel secondo trimestre dell’anno

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono state pubblicate le statistiche relative alle partite IVA del secondo trimestre 2024, che registrano un incremento di aperture del 2,5% rispetto allo stesso periodo del 2023.
Sono infatti 121.542 le nuove partite Iva aperte nel trimestre, con un aumento di avviamenti, rispetto al 2023, per le società di capitali (+12,4%), le società di persone (+11,9%) e i non residenti e le altre forme giuridiche (+3,9%). In lieve diminuzione, invece, le persone fisiche, che fanno registrare una flessione di -1,1%.

Se si considera la ripartizione territoriale, rispetto al secondo trimestre del 2023 si registrano i maggiori incrementi nel Lazio (+11,6%), in Friuli Venezia-Giulia (+6,5%) e in Campania (+6,1%). Tra le regioni in flessione la Valle d’Aosta (-11,3%), seguita dalle Marche (-8,9%) e dal Molise (-8,3%).

Il commercio rimane il settore produttivo con il maggior numero di avviamenti di partite Iva (il 18,6% del totale), seguito dal settore delle attività professionali (17,1%) e dalle costruzioni (10,3%). 

Nel secondo trimestre 2024 i soggetti che hanno aderito al regime forfetario sono stati 56.020, pari al 46,1% del totale delle nuove aperture, con un decremento dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

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Bollatura e numerazione dei libri contabili obbligatori

L’articolo 2215, comma 1, del codice civile prevede che, prima di essere utilizzati, i libri contabili tenuti in forma cartacea devono essere:

  • numerati progressivamente in ogni pagina;
  • bollati in ogni foglio dall’ufficio del Registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.

Fanno eccezione all’obbligo di bollatura e vidimazione, il libro giornale e il libro degli inventari i quali devono comunque essere numerati progressivamente in ogni pagina (articolo  2215 comma 2 c.c.).

L’imposta di bollo è dovuta per la tenuta:

  • del libro giornale e del libro degli inventari ex articolo 2214 comma 1 c.c.19;
  • dei libri sociali obbligatori ex articolo 2421 comma 1 c.c.20;
  • di eventuali altri libri o registri prescritti da leggi speciali.

Non sono soggetti a bollatura i libri contabili e i registri prescritti dalle norme tributarie come, ad esempio, i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili.

Laddove dovuta, l’imposta di bollo è determinata:

  • ogni 100 pagine o frazione di esse;
  • nella misura di:
    • 16,00 euro per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa;
    • 32,00 euro per tutti gli altri soggetti.

Attenzione: poiché l’imposta di bollo va assolta prima che il libro sia posto in uso, la data di emissione stampata sui contrassegni dovrà essere antecedente al termine previsto per la stampa su carta.

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