Trascrizione decreti di trasferimento e cancellazione gravami su Trascriviamo.it

Su Trascriviamo.it è possibile richiedere il servizio di trascrizione dei decreti di trasferimento e cancellazione dei gravami presso tutte le Conservatorie d’Italia.

Il servizio si rivolge ai professionisti delegati alle vendite ed ai liquidatori giudiziali consentendogli di semplificare e velocizzare questa fase del lavoro.

La richiesta, il pagamento, lo scambio di file e di messaggi avvengono tramite il sito, dove l’utente ha a disposizione una Dashboard con lo storico delle richieste. E’ disponibile un servizio telefonico di supporto ai clienti con consulenti specializzati.

Due formule di servizio

Con la Light (più economica) l’utente riceve la nota predisposta tramite Unimod e il modello F24 già compilato: resta a suo carico il versamento dei tributi e la presentazione delle note in Conservatoria.

Con la Premium tutti gli adempimenti in Conservatoria sono gestiti da Trascriviamo.it e il cliente può scegliere se:

  • delegare a Trascriviamo.it il versamento dei tributi con modello F24;
  • ricevere il modello F24 precompilato per poter effettuare in proprio il versamento.

Sconto di benvenuto e offerta dedicata

Chi deve cancellare più di una formalità troverà un apposita offerta sul sito: le prime tre cancellazioni hanno un prezzo vantaggioso e quelle successive sono gratuite.

Per il primo ordine è previsto uno sconto di benvenuto sino ad € 35.

Per tutti gli ordini fatturati al professionista è applicato uno sconto del 15%, semplicemente inserendo nel checkout il coupon SCONTO-ATENEOWEB .

Per richiedere il servizio clicca qui

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ANTIRICICLAGGIO: manuale operativo Unioncamere per la richiesta di accreditamento al Registro dei titolari effettivi

Unioncamere ha pubblicato il manuale operativo per la richiesta di accreditamento al registro dei titolari effettivi da parte  dei soggetti obbligati all’adeguata verifica, accesso che si reputa necessario in quanto il comma  5 del D.M.55  prevede l’obbligo di segnalare eventuali difformità tra le risultanze del registro e le informazioni  acquisite dal professionista nel corso delle operazioni di adeguata verifica. 

L’accesso al Registro è al momento consentito 

  • alle Autorità (art. 5 del D.M.55/2022) – l’accesso al Registro avviene tramite stipula di apposita convenzione con Unioncamere – 
  • ai soggetti obbligati  (art. 6 del D.M. 55/2022) – l’accesso è subordinato, appunto, ad una preliminare procedura di accreditamento – 
  • ai soggetti legittimati ad un interesse giuridico rilevante per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata – 

Tra i soggetti obbligati – articolo 3 del D.lgs. 231/2007  comma 4 e punto 2.4 del manuale – rientrano i soggetti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nell’Albo dei Consulenti del Lavoro, i Notai e gli Avvocati (per l’assistenza per talune operazioni) che possono utilizzare le risultanze del registro ai fini dell’adeguata verifica della clientela.

La richiesta di accreditamento va inviata alla Camera di Commercio competente in base alla sede legale del Soggetto Obbligato (SO) se persona giuridica od ente, dalla sede del SO se imprenditore persona fisica, del domicilio professionale del SO se professionista persona fisica. 

La domanda di accreditamento – soggetta ad imposta di bollo di 16,00 euro (gli estremi identificativi della marca da bollo e la data vanno indicati in sede di compilazione della domanda)  viene compilata e presentata tramite accesso al sito e la domanda di accreditamento deve contenere:

a) l’appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall’articolo 3 del decreto antiriciclaggio; 

b) i propri dati identificativi, compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica; 

c) l’indicazione dell’autorità di vigilanza competente di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto antiriciclaggio o dell’organismo di autoregolamentazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera aa) del medesimo decreto e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio; 

d) la finalità dell’utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

La domanda di accreditamento (così come anche, le comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status di obbligato, l’indicazione di delegati all’accesso, le segnalazioni di difformità) sono rese mediante apposita autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l’art. 46 riguarda le dichiarazioni sostitutive di certificazioni mentre l’art. 47 riguarda le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rammentando che l’articolo 76 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, all’articolo 76 prevede espressamente che Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.”.

Una volta generata dal portale dedicato l’autodichiarazione, questa viene inviata via pec dal portale in modo che il SO abbia piena consapevolezza di quanto si accinge a dichiarare.

In pratica ed in sintesi, per registrarsi collegarsi al sito ed entrare con CIE oppure SPID oppure CNS. 

Nel caso di persona fisica la procedura richiede i dati anagrafici, la PEC, la categoria di appartenenza (commercialisti ed esperti contabili), l’Autorità di Vigilanza o Organismo di Autoregolamentazione (la procedura propone Consiglio Nazionale Commercialisti e degli Esperti Contabili), mentre il  campo “Amministrazioni e organismi interessati” non va compilato; inserire l’eventuale delega a terzi per consultazione (ipotesi delega a collaboratori di studio); inserire gli estremi identificativi della marca da  bollo e la data della medesima.

A questo punto la procedura avvisa che all’indirizzo PEC indicato nella domanda viene inviata una comunicazione che riporta tutti i dati inseriti nella domanda (indirizzata nel mio caso alla Camera di Commercio di Cuneo); nella PEC ricevuta  è riportato il campo “invia la richiesta” e la richiesta dovrà essere inviata entro 72 ore, previa verifica dei dati.  Dopo aver inviato la richiesta si apre nuovamente la procedura del titolare effettivo che riporta il seguente messaggio “La richiesta è stata inoltrata – Riceverai l’esito via mail”.

Impianti di compostaggio: fino al 31 maggio le domande per ottenere il bonus

L’art. 1, comma 831, della Legge di bilancio 2022 ha istituito un credito d’imposta, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore dei gestori dei centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio, a condizione che questi ultimi possano smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti dai medesimo centri agroalimentari.

Per beneficiare del credito d’imposta, pari al 70% degli importi rimasti a carico del contribuente, le imprese interessate devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il prossimo 31 maggio, l’apposito modello per comunicare l’ammontare delle spese documentate sostenute nell’anno.
Il bonus è utilizzabile in compensazione e non concorre alla formazione del reddito né all’Irap.

L’invio del modello deve essere effettuato, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, tramite l’apposito software di compilazione CreditoImpiantiCompostaggio, che l’Agenzia entrate ha recentemente aggiornato per permettere di comunicare l’ammontare delle spese documentate sostenute nel 2023.

La percentuale di credito effettivamente utilizzabile sarà resa nota con apposito provvedimento della stessa Agenzia.

Richiesta precalcolate ISA 2024: disponibile il software di compilazione

L’Agenzia delle Entrate informa che è disponibile il software per la compilazione della richiesta per l’acquisizione massiva di “precalcolate ISA2024”. 
Il software, in particolare, permette agli intermediari di compilare le Comunicazioni di richiesta delle Precalcolate Isa e la predisposizione del relativo file da trasmettere all’Agenzia delle entrate.

Si è aperta ieri, 2 maggio, la possibilità di inviare le richieste per ottenere le forniture dei dati relativi alle “precalcolate ISA2024”.

Al via la precompilata 2024: invio dal 20 maggio

Sono visualizzabili online, nell’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, i modelli precompilati (730/2024 e Redditi PF 2024, relativi al peiodo d’imposta 2023) con i dati in possesso del Fisco o inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. 
I contribuenti, a partire dal 20 maggio, potranno accettare, integrare o modificare i dati proposti ed effettuare l’invio telematico della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

Tra le novità della precompilata 2024 il nuovo 730 semplificato che, attraverso un’interfaccia più intuitiva, aiuterà il  il cittadino nel processo di compilazione. Non sarà quindi più necessario conoscere quadri, righi e codici, ma si sarà guidati fino all’invio della dichiarazione.
Altra novità di quest’anno sarà la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta. 
Inoltre, in via sperimentale, da quest’anno l’Agenzia delle entrate rende disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.

Nel Provvedimento dell’Agenzia Entrate del 29 aprile tutte le istruzioni utili per l’accesso e la presentazione della dichiarazione precompilata, oltre alle modalità di delega a terzi, le procedure per consultare, modificare o confermare i dati in possesso dell’Amministrazione.

Dal Tavolo per la Finanza Sostenibile un template per supportare le piccole e medie imprese

Nella Relazione annuale del Tavolo per la Finanza Sostenibile, che rendiconta le attività svolte nel corso del 2023, si annuncia che a breve verrà posto in consultazione pubblica un template “PMI-Banche” realizzato al fine di supportare le piccole e medie imprese, non soggette a obblighi di reportistica di sostenibilità, nell’individuazione di informazioni ESG, da fornire ai diversi attori del sistema economico (inclusi gli attori del sistema finanziario). Il Template PMI-Banche non rappresenta uno standard di rendicontazione di sostenibilità, né costituisce una alternativa all’utilizzo di standard riconosciuti, adottati o in corso di adozione, a livello nazionale o internazionale, ma contribuisce ad accrescere la consapevolezza delle imprese circa le questioni di sostenibilità che maggiormente le interessano nell’esercizio della loro attività.

Viene altresì preannunciato un ulteriore template per la definizione delle informazioni di sostenibilità rilevanti per soddisfare le esigenze informative degli investitori istituzionali. Tali informazioni potranno essere utilizzate dalle imprese assicurative che intendono assicurare le PMI.

Il Tavolo per la finanza sostenibile è stato costituito su iniziativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze e coinvolge il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Banca d’Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), l’Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).

Obiettivo del Tavolo è favorire il coordinamento degli sforzi, delle iniziative delle istituzioni e del sistema economico del Paese, al fine di sviluppare e attuare strategie di finanza sostenibile e mobilitare le risorse private, attraverso il mercato dei capitali, al fine di agevolare il conseguimento degli impegni assunti dal Paese a livello europeo e internazionale.

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