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GRUPPO IVA: nessuna riduzione dei termini di accertamento

L’articolo 3 – Incentivi per la tracciabilita’ dei pagamenti – del DLgs. n. 127 del 05 agosto 2015, stabilisce che: “Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilita’ dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. […]”.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’Istanza di interpello n. 69 pubblicata in data 12 marzo 2024, specifica che la riduzione dei termini di accertamento, riconosciuta ai soggetti che “tracciano” tutti gli incassi e i pagamenti superiori all’importo di cinquecento euro, non si applica ai Gruppi IVA (costituiti ai sensi degli artt. 70-bis e ss. del D.P.R. 633/1972).

Il D.M. 04 agosto 2016, su tale punto, specifica che, qualora ricorrano i presupposti legati alla tracciabilità dei pagamenti, è necessario che il possesso di tali requisiti sia indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale si intende usufruire del beneficio.

Al fine di beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, occorre, inoltre, che le operazioni siano documentate mediante emissione di fatture elettroniche trasmesse mediante Sistema di Interscambio o memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici.

Nella suddetta Risposta all’Istanza di interpello, più precisamente, una società aderente al Gruppo IVA chiedeva di beneficiare della riduzione dei termini di accertamento previsti dall’articolo 3 del DLgs. 127/2015, avendo utilizzato nel corso del periodo d’imposta 2022 solo mezzi tracciabili relativamente ai pagamenti e agli incassi di importo superiore ad euro cinquecento e avendo documentato le operazioni mediante fattura elettronica emessa tramite Sistema di Interscambio.

Dalla stessa Istanza a interpello, però, emerge che generalmente il beneficio in esame è escluso per tutte le società partecipanti al Gruppo IVA.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, conferma che il Gruppo IVA è individuato come un soggetto passivo unico, nonostante sia costituito da più soggetti passivi IVA, inteso quali società partecipanti allo stesso. In particolare, le stesse società partecipanti, pur rimanendo giuridicamente indipendenti, perdono la propria individualità ai fini del tributo e, peraltro, le operazioni infragruppo non assumono rilevanza ai fini IVA.

La mancanza della qualifica di soggetti passivi d’imposta da parte delle società aderenti al Gruppo IVA, quindi, è una motivazione che giustifica la posizione dell’Agenzia delle Entrate, in quanto si tratta di una condizione essenziale per l’agevolazione. 

Si precisa, a tal riguardo, che la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2018 ha affermato quanto segue: “a seguito della costituzione del Gruppo IVA, gli aderenti al Gruppo perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si costituisce un nuovo soggetto d’imposta dotato di un proprio numero di partita IVA e di una propria autonoma iscrizione al VIES”.

Infine, considerando che il Gruppo IVA non presenta la dichiarazione dei redditi (in cui riportare l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza), è escluso a monte quanto previsto dall’articolo 3 del DLgs. n. 127 del 05 agosto 2015, in quanto risulterebbe in contrasto con quanto previsto dallo stesso Decreto Legislativo. 

 

Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.

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Dal 30 aprile consultazione della dichiarazione precompilata

Dal 30 aprile 2024 sono visualizzabili online, nell’apposita area riservata, i modelli dichiarativi già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia o inviati dagli enti esterni, come, ad esempio, datori di lavoro, farmacie e banche.

Le novità della dichiarazione dei redditi precompilata 2024 relativa al periodo d’imposta 2023 sono il debutto del 730 semplificato per lavoratori dipendenti e pensionati, un’interfaccia più intuitiva e parole semplici con cui si potrà procedere alla compilazione senza la necessità per l’utente di conoscere quadri, righi e codici.

Da quest’anno, in via sperimentale, troveranno il modello precompilato dall’Agenzia anche i contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.

Un provvedimento, firmato il 29 aprile 2024, dal direttore dell’Agenzia Entrate, ha definito le istruzioni per l’accesso alla dichiarazione precompilata, individuato i soggetti abilitati, le modalità di delega a terzi, le procedure per consultare, modificare o confermare i dati in possesso dell’Amministrazione e le istruzioni per la presentazione del modello.

Dal 30 aprile 2024 il contribuente direttamente, oppure il suo rappresentante e gli altri soggetti delegati o autorizzati, possono accedere alla dichiarazione precompilata dal Fisco con riferimento ai redditi 2023. È possibile accedere anche all’elenco delle informazioni utilizzate dall’Agenzia, distinte per dati inseriti e non inseriti.

Quanto agli oneri detraibili e deducibili, nel modello 2024 arrivano per la prima volta le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e ai relativi rimborsi, il cui invio era previsto per quest’anno solo in via facoltativa, i rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive (“bonus vista”). Inoltre, la precompilata 2024 tiene conto delle informazioni comunicate dall’Inps relative ai familiari a carico per i quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale.

Tutte voci che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali eccetera.

Il contribuente può accedere alla propria precompilata e ai documenti utilizzati dall’Amministrazione finanziaria dall’area riservata del sito delle Entrate tramite Cns (Carta nazionale dei Servizi) o Spid, Cie (Carta d’identità elettronica) o, per i soggetti titolati a utilizzarle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline). Effettuato l’accesso, l’utente può visionare e stampare il modello, mentre dal prossimo 20 maggio potrà modificare, accettare e presentare la dichiarazione, versare l’imposta se dovuta. Sempre nell’area riservata, è possibile indicare i recapiti per le eventuali comunicazioni, consultare le ricevute, inserire i riferimenti bancari o postali per l’accredito dei rimborsi, verificare l’elenco dei delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione precompilata.

Anche quest’anno per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all’invio è possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia, o in alternativa inviando una pec o ancora formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.  L’Amministrazione ha introdotto modalità più snelle per richiedere, tra l’altro, l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte di rappresentanti legali di persone fisiche (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità genitoriale) o di persone di fiducia che operano nell’interesse di altre persone fisiche.

Il provvedimento descrive, inoltre, i requisiti e le modalità di accesso alla precompilata e ai documenti da parte dei sostituti d’imposta, Caf e professionisti abilitati, e fissa i limiti e le modalità di conferimento delle abilitazioni.

Quest’anno fa il suo esordio, in via sperimentale, all’interno dell’area riservata di dipendenti e pensionati, una modalità semplificata di presentazione del 730 precompilato alternativa a quella ordinaria. Una volta autenticato, il contribuente, se ha le caratteristiche per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata o in modalità ordinaria. Con la modalità semplificata, potrà visualizzare i dati utilizzati (e non) all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi mutuo ecc) sono per esempio raccolti nella nuova sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”. Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate (dal 20 maggio), il sistema le riporterà in automatico nel modello.

Alla modalità semplificata di presentazione del 730 precompilato dedicata a lavoratori dipendenti e pensionati, quest’anno si sommano altre novità specificamente dedicate al 730, come da input fornito dal Dlgs n. 1/2024 (Decreto “Adempimenti”). In particolare, si allarga in via sperimentale la platea di contribuenti che possono utilizzare il modello 730, che potrà infatti accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per Redditi, per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe. Inoltre, da quest’anno chi presenta il modello 730 potrà selezionare la voce “nessun sostituto” prima di inviare la dichiarazione per chiedere di ricevere direttamente dall’Agenzia l’eventuale rimborso, anche se ha un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli. L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online: la procedura consente infatti di addebitare l’F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è anche possibile stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie e, quindi, entro il 30 giugno-

Una delle novità più rilevanti del 2024 è inoltre l’elaborazione del modello predisposto dall’Agenzia anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa, che troveranno i dati precompilati dei redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro dipendente e autonomo (compresi i dati relativi ai compensi e alle indennità e provvigioni da indicare nel modello Redditi persone fisiche), dei redditi dei fabbricati e dei terreni, delle spese detraibili e deducibili e dei familiari. L’accesso, tramite lo scarico sia puntuale che massivo, è consentito anche tramite intermediari delegati.

I soggetti che aderiscono al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata possono completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e possono aderire, a partire dal 15 giugno, al Concordato Preventivo.

Il contribuente può presentare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata a partire dal 20 maggio 2024. C’è tempo fino al 30 settembre per inviare il 730 e fino al 15 ottobre per il modello Redditi. Entro cinque giorni dall’invio il sistema fornisce una ricevuta con lo stesso numero di protocollo assegnato al file di presentazione. La ricevuta riporta la data di presentazione della dichiarazione e il riepilogo dei principali dati contabili.

L’Amministrazione finanziaria trasmette i dati contabili del 730 al sostituto d’imposta del contribuente. Se ciò non fosse possibile o se il sostituto che riceve i dati non è tenuto a effettuare il conguaglio, l’Agenzia mette al corrente del fatto il contribuente con un avviso recapitato nell’area riservata del sito dell’Agenzia e tramite una e-mail all’indirizzo di posta elettronica comunicato dall’interessato stesso. In entrambe le ipotesi, l’interessato può presentare un 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata, con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta o indicare l’assenza del sostituto oppure potrà rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato.

In assenza del sostituto d’imposta che opera il conguaglio, è direttamente l’Agenzia Entrate a erogare i rimborsi emersi ai contribuenti che presentano i modelli Redditi Pf o 730. In caso di debito con il Fisco, il pagamento deve essere effettuato tramite presentazione del modello F24, anche richiedendo l’addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.

Approvati i nuovi modelli dichiarativi IMU/IMPi e IMU ENC

Emanato il Decreto 24 aprile 2024 del MEF (Dipartimento delle Finanze) con il quale sono approvati i nuovi Modelli di dichiarazione IMU.
Si tratta, in particolare, dei modelli dichiarativi IMU/IMPi e IMU ENC. Approvate inoltre le relative istruzioni e specifiche tecniche.
La dichiarazione IMU, ricorda il Dipartimento delle Finanze, deve essere presentata anche nel caso di esenzione per gli immobili occupati abusivamente e, in tale ipotesi, deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica.

Le scadenze
La dichiarazione IMU/IMPi, cartacea o telematica, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

La dichiarazione IMU ENC deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

Certificazione corrispettivi: no al file riepilogativo in luogo dei biglietti di trasporto

Con Risposta n. 98 del 23 aprile l’Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di trasporto di persone e certificazione dei corrispettivi, in particolare riguardo alla possibile sostituzione, a fini conservativi, dei singoli biglietti di trasporto con un file riepilogativo degli stessi, da predisporre su base mensile.

L’Agenzia osserva come le disposizioni normative attualmente vigenti non contengano tale previsione
Infatti, in generale, dopo l’emissione dei documenti che certificano la prestazione resa, è ammessa la sola annotazione cumulativa dei relativi corrispettivi nel registro previsto dall’ articolo 24 del decreto IVA. E ­ anche laddove tale file potesse qualificarsi come un “estratto informatico” di ciascun biglietto elettronico emesso nel periodo di riferimento, va ricordato che le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.

Ne deriva quindi che, laddove il pubblico ufficiale non intervenga e sussistono disposizioni volte alla conservazione dei documenti iniziali, ­la redazione/conservazione del file riepilogativo non potrebbe sostituire quella dei singoli documenti ma, al più, aggiungersi alla stessa.

Ddl IA, importanti disposizioni in materia di sanità e disabilità

Il Ddl in materia di intelligenza artificiale recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri individua criteri regolatori capaci di riequilibrare il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso. 

Tra le diverse norme, il decreto prevede importanti disposizioni che mirano a regolare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’ambito della sanità e disabilità.

Relativamente all’accessibilità, ad esempio, si prevede che l’utilizzo dell’AI non possa in alcun modo selezionare con criteri discriminatori, condizionando e restringendo l’accesso alle prestazioni sanitarie. Diventa quindi prioritario il diritto dell’interessato ad essere informato circa l’utilizzo di tali tecnologie. 
Viene inoltre promossa la diffusione dei sistemi di IA finalizzati all’inclusione, le condizioni di vita e l’accessibilità delle persone con disabilità
Infine, si prevede che l’utilizzo dei sistemi di IA in ambito sanitario debba lasciare impregiudicata la spettanza della decisione alla professione medica.

Nel campo della ricerca e della sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario, assume importanza il trattamento dei dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità terapeutica e farmacologica, che sono dichiarati di rilevante interesse pubblico.

Il Ddl, infine, prevede disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale. Viene a tal scopo istituita una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura e, in particolare, per l’assistenza territoriale.

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