Sponsorizzazioni sportive 2022: pubblicato il primo elenco dei beneficiari del credito d’imposta

Sul stio internet del Dipartimento per lo Sport, a seguito delle necessarie verifiche con l’Agenzia delle entrate e con il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, è stato pubblicato il primo elenco dei soggetti che, nel 2022, hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive.

Destinatari della misura sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, ai quali è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.

Il credito di imposta è immediatamente utilizzabile, esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, ed indicando il codice tributo 6954.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

Una volta ultimati ulteriori allineamenti sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, precisa il Dipartimento per lo Sport, sarà pubblicato un secondo elenco di beneficiari. 

Dal 1° maggio nuova procedura identificazione merci ai fini Iva

Con Avviso del 23 aprile l’Agenzia delle dogane e dei monopoli informa che dal prossimo 1° maggio saranno operative le nuove modalità di presentazione delle istanze di accertamento tecnico finalizzato alla definizione dell’aliquota IVA delle merci, da parte dell’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla Circolare 32/E del 2010. 

Le istanze, corredate dal documento di identità del soggetto richiedente, dovranno essere trasmesse all’indirizzo PEC dir.dogane@pec.adm.gov.it utilizzando il nuovo modello

I richiedenti l’accertamento tecnico dovranno compilare il modello in tutti i campi richiesti, fornendo una descrizione dettagliata della merce e allegando eventuali schede tecniche, foto, analisi chimiche e campioni.

Non saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute in modalità differenti rispetto a quelle indicate.

Indagini bancarie: la mancata esibizione dell’autorizzazione non incide sulla validità dell’accertamento

Con Sentenza n. 9645 del 10 aprile 2024 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha chiarito che l’autorizzazione allo svolgimento di indagini bancarie prescritta dall’art. 32, comma 1, n. 7) D.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 51, comma 2, n. 7) D.P.R. n. 633 del 1972 esplica una funzione meramente organizzativa, incidente esclusivamente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicché la sua mancata allegazione ed esibizione all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, la quale può essere determinata soltanto dalla materiale assenza della detta autorizzazione e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente.

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