Spese per cure termali detraibili, ma serve la prescrizione del medico

Si possono portare in detrazione le spese effettuate per cure termali.
Questo tipo di spese, infatti, rientrano tra le spese sanitarie detraibili nella misura del 19% (limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente l’importo di 129,11 euro) ma richiedono la presenza di una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia.
Non possono essere detratte, invece, le spese relative al viaggio e al soggiorno termale.

Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi.

Per richiedere l’agevolazione è necessario avere, e quindi conservare, la ricevuta del ticket, se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, la prescrizione medica
e la ricevuta attestante l’importo della spesa sostenuta, se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale.
Se le prestazioni non sono rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale, occorre utilizzare sistemi di pagamento “tracciabili”.

Accesso al regime premiale ISA 2023: individuati i livelli di affidabilità fiscale

Con Provvedimento datato 22 aprile l’Agenzia delle Entrate individua i livelli di affidabilità fiscale, relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, che permetteranno ai contribuenti di accedere ai benefici premiali previsti dal Dl n. 50/2017 (articolo 9-bis, comma 11) che, come modificato dall’art. 14 del Decreto Adempimenti, ha previsto:

  1. l’esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti che non superano i 70.000 euro per l’Iva e i 50.000 euro per imposte dirette e Irap;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o della garanzia per i rimborsi che non superano i 70.000 euro annui;
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  5. l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi il dichiarato.

Con riferimento al punto 1. vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente:

  • nella prima ipotesi l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
    • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2024;
    • alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a
      70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025;
    • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2023.
  • nella seconda ipotesi l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
    • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2024;
    • alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025;
    • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2023.

Clicca qui per leggere il provvedimento.

Dichiarazioni 2024: aggiornate le schede dell’8 per mille con l’opzione contro le dipendenze

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le schede per la scelta dell’8 per mille dell’Irpef, con l’inserimento, nel riquadro relativo alla destinazione allo Stato, dell’opzione “6 – Recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche”.
Di conseguenza, dono stati aggiornati anche i modelli, con le relative istruzioni, della Certificazione unica 2024, del 730/2024 e di Redditi Persone fisiche 2024.
Il contribuente quindi, in caso decidesse di destinare un contributo a favore dello Stato per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, quest’anno potrà scegliere, tramite un codice specifico, oltre alle finalità di fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati e beni culturali, anche quella relativa al “recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche”.

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