Certificazione parità di genere: in scadenza il termine per ottenere l’esonero contributivo

I datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2023 hanno ancora pochi per accedere all’esonero dell’1% dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.
La scadenza per la presentazione della domanda è infatti prevista per il 30 aprile 2024.
Ai fini dell’ammissibilità all’esonero, farà fede la data di rilascio della certificazione, che non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2023.

Ricordiamo che il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN_2023” è disponibile sul sito dell’Inps, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo).

Aggiornamento cartografia catastale: nuova versione Pregeo 10

Con Risoluzione n. 20/E del 18 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate informa dell’aggiornamento della cartografia catastale e dell’archivio censuario del Catasto Terreni.
In particolare l’Agenzia illustra le novità introdotte dalla nuova versione della procedura Pregeo 10 (v. 10.6.3), con la quale sono state implementate nuove funzionalità migliorative, finalizzate all’omogeneizzazione e all’uniformità delle lavorazioni da parte degli Uffici ed alla semplificazione e all’efficientamento delle funzionalità per la predisposizione degli atti geometrici di aggiornamento da parte dei tecnici professionisti.

Le novità introdotte riguardano:

  • la dematerializzazione della lettera di incarico. Sono state implementate le funzionalità informatiche che consentono la compilazione assistita e la completa dematerializzazione della lettera di incarico;
  • il frazionamento degli Enti Urbani di cui alla circolare n. 11/E dell’8 maggio 2023. A decorrere dal 1° maggio 2024, gli atti di aggiornamento geometrico recanti frazionamento di Enti Urbani dovranno essere presentati utilizzando esclusivamente la nuova versione del Pregeo3;
  • il rilascio degli estratti di mappa richiesti per via telematica e rilascio dell’estratto di mappa “evoluto”. Potrà essere richiesto dal professionista, facoltativamente, un estratto di mappa ad uso aggiornamento, cosiddetto “evoluto”, costituito dall’integrazione dell’attuale estratto di mappa ad uso aggiornamento, con le informazioni alimentate dall’archivio censuario del Catasto Fabbricati;
  • l’evoluzione del modello per il trattamento dei dati censuari, (cosiddetto “blindato”), ottenuto attraverso miglioramenti evolutivi dell’algoritmo che sta alla base delle operazioni di controllo automatico, secondo le regole di individuazione delle diverse casistiche e tipologie di atti di aggiornamento. Viene facilitata l’approvazione automatica con “esito positivo”, da parte della procedura, senza necessità di ulteriori verifiche da parte dell’operatore dell’Ufficio.
  • la gestione dei dati di rilievo satellitare. In fase di elaborazione della proposta di aggiornamento geometrico, vengono consentiti la gestione diretta, il trattamento e l’elaborazione dei dati del rilievo effettuato dai professionisti con strumentazione GNSS (Global Navigation Satellite System).

Call center Agenzia Entrate: nuovi numeri per chi chiama da cellulare o dall’estero

Dal 22 aprile sono attivi nuovi numeri per chiamare i call center dell’Agenzia delle Entrate, da cellulare o dall’estero, per avere informazioni su novità e scadenze fiscali, assistenza su comunicazioni di irregolarità, conoscere lo stato di un rimborso, oltre a tanti altri servizi. 

I nuovi numeri sono:

  • 06.97.61.76.89 per le chiamate da cellulare (che sostituisce lo 06.96.66.89.07);
  • 06.45.47.04.68 per le chiamate dall’estero (che prende il posto dello 06.96.66.89.33). 

Resta invariato, invece, il numero verde da rete fissa: 800.90.96.96.
Il costo delle chiamate da cellulare e dall’estero dipende dal piano tariffario di chi chiama, mentre da rete fissa il servizio è gratuito.

Corte UE: la ‘citycard’ è un buono multiuso ai fini Iva

Ai fini Iva, la “citycard” venduta al turista può considerarsi come un “buono”, non rilevando il fatto che il titolare non possa usufruire di tutti i servizi proposti.
L’emissione di tale strumento, inoltre, non può essere qualificata come “fornitura di un servizio unitario”, tenuto conto della diversità dei servizi proposti e degli operatori economici terzi che intervengono in qualità di prestatori.
Questo, in estrema sintesi, quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 28 aprile 2022 (causa C 637/2020).

Più precisamente, secondo la Corte UE, l’articolo 30-bis della direttiva sull’Iva (2006/112/Ce) deve essere interpretato nel senso che uno strumento che conferisce al suo titolare il diritto di usufruire di diversi servizi in un determinato luogo, per un periodo limitato e fino a un certo importo, può costituire un “buono”, ai sensi dell’articolo 30-bis, punto 1, di tale direttiva, anche se, a causa della durata di validità limitata di tale strumento, un consumatore medio non può usufruire di tutti i servizi proposti. 
Tale strumento costituisce inoltre un “buono multiuso”, ai sensi della stessa disposizione, ogni volta che l’Iva dovuta su tali servizi non è nota al momento dell’emissione di quest’ultimo.

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