Benefit ai dipendenti imponibili anche se promuovono l’immagine aziendale

Con Risposta n. 89 dell’11 aprile l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i beni offerti in omaggio dal datore di lavoro ai dipendenti con l’intento di promuovere l’immagine aziendale, per quanto “utili” alla strategia aziendale, soddisfano, in concreto, un’esigenza propria del singolo lavoratore e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore se non sono previsti obblighi contrattuali specifici per il loro uso. Pertanto, gli stessi non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.
Conseguentemente, se il loro valore supera il limite previsto dal Tuir, pari a 258,23 euro, concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef.

Dichiarazione Irap 2024: approvate le specifiche tecniche per Regioni e Province autonome

Con Provvedimento del 16 aprile l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione alle Regioni e alle province autonome dei dati contenuti nelle dichiarazioni Irap 2024.
Destinatari dei dati sono gli enti territoriali in cui ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo, o dove viene ripartito il valore della produzione netta. 

La trasmissione deve essere effettuata con cadenza mensile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione Irap.

Depositari di scritture contabili: approvato il modello di cessazione incarico

Con un Provvedimento del 17 aprile l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti, prevista dall’articolo 35, comma 3-bis del DPR n. 633/1972.
Tale norma prevede la possibilità per il depositario cessato, in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti contabili, conseguente alla cessazione dell’incarico di conservazione delle stesse, di comunicare all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico, qualora non vi abbia provveduto il contribuente nei termini normativamente previsti.

La comunicazione, che il depositario può trasmettere solo a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal comma 3 del citato articolo 35, deve essere preceduta dall’avviso al cliente depositante dell’intenzione di effettuare la comunicazione stessa all’Agenzia delle entrate.

La comunicazione deve essere inviata dal depositario esclusivamente tramite una procedura web, la cui data di attivazione sarà comunicata dall’Agenzia Entrate tramite apposito avviso.

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