Locazioni brevi con cedolare secca: chiarimenti sulle aliquote di tassazione

Come noto dal 1° gennaio 2024 chi affitta degli immobili con contratti di lovazione breve e sceglie, in alternativa al regime ordinario, il regime della cedolare secca, deve calcolare l’imposta sostitutiva da versare applicando la nuova aliquota di tassazione del 26%, come stabilita dall’articolo 1, comma 63, della legge n. 213/2023. E’ prevista, tuttavia, una riduzione al 21% “per i redditi che derivano dalle locazioni brevi relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”.

Dunque:

  • nel caso in cui si affittasse nel corso del 2024, anche più volte, la stessa unità immobiliare, l’aliquota di tassazione è del 21%;
  • nel caso, invece, si affittassero due immobili diversi, sul reddito derivante dalla locazione breve di uno dei due (a scelta del locatore) si applicherebbe l’aliquota del 21%, mentre sull’altro quella del 26%.

Visure catastali e ispezioni ipotecarie a pagamento ora accessibili in ‘area riservata’

I cittadini che volessero usufruire dei servizi online relativi a visure catastali e ispezioni ipotecarie a pagamento, gratuite per gli immobili di proprietà o altri diritti reali di godimento, devono ora accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate ed autenticarsi tramite Spid, Cie o Cns.

I due servizi, in particolare, sono sempre raggiungibili dalle pagine a consultazione libera, ma cliccando sui pulsanti “Visura catastale telematica” e “Accedi al servizio Ispezione ipotecaria telematica”, si viene ora automaticamente indirizzati all’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate, che richiede l’autenticazione.

Dopo l’accesso, cliccando sulla voce “servizi” del menu nella parte alta della pagina, si accede al gruppo “Consultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie degli immobili”, dove è possibile richiedere le visure catastali e le ispezioni ipotecarie a pagamento. 

Investimenti Transizione 4.0: come utilizzare il codice sospeso ‘6936’ per i crediti non interessati dal blocco

Con Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate ha sospeso l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al codice tributo 6936, riferiti agli anni 2023 e 2024.

Considerato che tale codice tributo è utilizzato anche per la fruizione di crediti d’imposta di cui all’art. 1, commi 1056 e 1057 della L. n. 178/2020, che non sono interessati dal blocco, con una Risposta del 16 aprile l’Agenzia chiarisce come è possibile mantenere l’operatività del codice al fine di utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 105, che si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

  • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
  • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In entrambi i casi, spiegano le Entrate, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e, quale anno di riferimento, l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.
Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.

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