Insegnante e lezioni private: obbligo di partita iva

Risposta all’interpello n. 63/2024

Il caso: l’insegnante ante titolarietà di cattedra presso una scuola statale, aveva aperto una partita iva per l’attività di lezioni private di lingua straniera. Ora, ottenuta la cattedra con impiego part time, intende impartire lezioni private nell’ottica di 5/6 a settimana, previa autorizzazione del dirigente scolastico. Ante assunzione di cattedra per le lezioni private venivano emesse fatture in regime forfetario. Intenderebbe ora chiudere la partita iva, atteso che ai sensi della Legge 145/2018 (articolo 1 commi da 13 a 16) per le lezioni private è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva (di irpef e addizionali) del 15% per i docenti titolari di cattedra, con obbligo di comunicazione all’amministrazione di appartenenza per la verifica di situazioni di incompatibilità (salvo opzione da parte dell’insegnante per l’applicazione dell’irpef e addizionali nei modi ordinari). 

L’Agenzia delle Entrate precisa che il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito complessivo, concorre invece a determinare la situazione economica ai fini ISEE, ferma restando la possibilità di optare per l’applicazione dell’Irpef e addizionali nei modi ordinari. Ai fini IVA l’Agenzia rileva che qualora l’attività venga svolta in modo abituale  e non occasionale, i corrispettivi vanno assoggettati ad iva. Considerato che l’interessato ha indicato che intende svolgere 5/6 lezioni a settimana, secondo l’agenzia è confermata lo svolgimento della stessa con carattere di abitualità, mantenendo la partita iva di cui è già in possesso ed applicando il 15% di imposta sostitutiva (da forfetario), con obbligo di fatturazione oppure in alternativa applicare l’imposta sostitutiva del 15% di cui alla legge 145/2018 con obbligo di fatturazione in regime di esenzione iva ai sensi articolo 10 n. 20 del DPR 633/72 (salvo dispensa per operazioni esenti ai sensi ex art. 36 bis del DPR 633/72).

L’innovazione come requisito per il riconoscimento del credito d’imposta R&S

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, con sentenza n. 61/1 del 22 febbraio 2024, ha chiarito che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, quest’ultima deve essere finalizzata alla creazione di un prodotto o un servizio, intesi come risultato finale dell’intero processo produttivo, avente caratteristiche di assoluta novità rispetto al passato e in grado di  premiare la creatività del sistema imprenditoriale. 
Se l’attività di ricerca, come nel caso di specie, ha riguardato esclusivamente la creazione di algoritmi ad integrazione dei software delle varie macchine utensili, deve essere considerata come correlata al software di natura ordinaria e, dunque, in base a quanto disposto dal Manuale di Frascati, non può avere natura di attività di ricerca e sviluppo.

Bilanci di liquidazione: in consultazione la bozza del principio contabile OIC 5

L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato in consultazione la bozza dell’OIC 5, lo standard nazionale che disciplina la scrittura dei conti in una società posta in liquidazione.
L’OIC 5, che è stato profondamente innovato, ha lo scopo di disciplinare i criteri di redazione dei bilanci di liquidazione volontaria predisposti ai sensi dell’articolo 2490 del codice civile.

Gli aggiornamenti apportati nascono dalle criticità riscontrate dagli operatori nell’applicazione delle disposizioni attualmente in vigore. Le modifiche, si legge nel Comunicato Stampa del 9 aprile, hanno preso atto dell’esperienza maturata in questi anni nella gestione delle liquidazioni societarie ed introducono un cambio di paradigma nello standard contabile.
La nuova versione dell’OIC 5 è quindi orientata a considerare gli elementi maggiormente critici dell’attuale principio contabile, in una logica più prudenziale e di maggiore applicabilità operativa.

La bozza del principio è in consultazione fino al 31 luglio 2024. I commenti dovranno essere inviatiall’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.eu o via fax al numero 06.69766830.

Incentivi fino a 10.000 euro per le imprese che abbandonano la plastica monouso

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024 è stato publicato il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo riconosciuto alle imprese per l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso

Il contributo:

  • è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del DL n. 196/2021, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
  • è pari al 20% delle spese effettivamente sostenute e documentate nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024 (e comunque dopo la data di entrata in vigore del Dl n. 196/2021), fino all’importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nei limiti delle risorse disponibili.

Nell’ipotesi in cui le agevolazioni complessivamente richieste eccedano i limiti, l’importo del credito d’imposta concedibile a ciascun beneficiario viene proporzionalmente ridotto, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il limite della spesa autorizzata.

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