Forfettari con quadro RS incompleto: in arrivo le comunicazioni per regolarizzare

L’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione a coloro che hanno applicato il regime forfettario per il periodo d’imposta 2021 e non hanno indicato gli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche, che li invita a porre rimedio ad eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l’istituto del ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.

Tutti i dettagli nel Provvedimento del 19 settembre.

Nessuna violazione per la mancata comunicazione crediti d’imposta imprese ‘energivore’ se la fattura arriva oltre i termini

Con Risposta n. 429 del 18 settembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata comunicazione dei crediti d’imposta a favore delle imprese cd. “energivore” relativi al terzo trimestre 2022 non può configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale, se la fattura di conguaglio utile a documentare gli ulteriori costi sostenuti è arrivata oltre i termini previsti, ossia dopo il 16 marzo 2023, data di decadenza per l’invio.

La comunicazione potrà essere presentata senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e senza effettuare il versamento della sanzione di 250 euro prevista dall’articolo 11, comma 1, del Dl n. 471/1997.
Viene invece confermato che il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023 e la comunicazione, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può comunque essere effettuata oltre tale termine

La sanatoria da irregolarità formali al 31 ottobre 2023

Ricordiamo che con il Decreto Bollette (Dl 34/2023) è stato anche rinviato il termine per la definizione delle irregolarità formali il cui termine per aderire e versare la prima rata passa dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023.

Rispetto a quanto già anticipato (cfr Definizione delle irregolarità formali in scadenza al 31 marzo 2023) cambiano solo i termini di versamento: il versamento deve ora essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 (la scadenza originaria era 31 marzo 2023) e al 31 marzo 2024 (scadenza confermata). È anche possibile provvedere in un’unica soluzione entro il termine della prima rata.

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