Niente rimborso Iva per il soggetto non residente in Italia con stabile organizzazione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 25685 del 4 settembre 2023, ha chiarito che non ha diritto al rimborso del credito Iva il soggetto non residente in Italia, ma dotato di stabile organizzazione.
Sulla base di questo principio la Suprema Corte ha rigettando il ricorso proposto dal contribuente, anche in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (causa C-244/08).

La società contribuente, ha chiarito ancora la Cassazione, dopo aver costituito in Italia una stabile organizzazione è tenuta ad esercitare tutti i diritti e adempiere a tutti gli obblighi relativi all’Iva sempre e solo tramite la stabile organizzazione.

Legge 104: ok all’Iva ridotta anche per più di un sussidio informatico nello stesso anno

Il chiarimento lo fornisce l’Agenzia delle Entrate, tramite una risposta pubblicata sulla rivista telematica FiscoOggi.
La normativa che disciplina l’agevolazione fiscale, chiarisce l’Agenzia, non prevede un limite massimo di sussidi tecnici e informatici acquistabili con Iva ridotta al 4% dalle persone con disabilità, a patto di rispettare i requisiti necessari per usufruire dell’aliquota Iva agevolata.

Coloro che intendano acquistare un prodotto con Iva agevolata dovranno però fornire al venditore una copia del certificato emesso dalle autorità competenti che attesti l’invalidità funzionale permanente e dimostri il legame specifico tra la disabilità di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e il sussidio tecnico informatico che si intende acquistare.

Quest’ultimo requisito, ricordano ancora le Entrate, si applica ai dispositivi che, per le loro caratteristiche tecniche e qualità, potrebbero essere utilizzati in contesti diversi e non sono limitati all’uso esclusivo da parte di persone con disabilità permanente.

Farmacie: esente Iva la ‘remunerazione aggiuntiva’

In risposta ad un’istanza di consulenza giuridica presentata da una associazione che chiedeva di conoscere il corretto trattamento fiscale ai fini Iva delle somme riconosciute alle farmacie a partire dal 1° marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la remunerazione aggiuntiva, resa definitiva dall’art. 1, comma 532, della Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, non è soggetta ad Iva.

Nella Risposta n. 2 del 15 settembre 2023 l’Agenzia Entrate precisa inoltre:

  • che la remunerazione aggiuntiva non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite;
  • l’erogazione delle somme della remunerazione aggiuntiva avviene al verificarsi di presupposti predefiniti, non è commisurata al prezzo dei farmaci e non modifica il prezzo al pubblico del farmaco;
  • rispetto alla precedente normativa viene introdotto un tetto massimo di spesa, pertanto l’erogazione viene interrotta in caso di esaurimento delle risorse stanziate dalla norma e le eventuali somme erogate in eccesso devono essere recuperate.

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