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POS obbligatorio ma ancora senza sanzioni

Già l’art. 15 del DL 179/2012 (L. 221/2012) aveva stabilito stabilito che, fin dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di prodotti e di prestazioni di servizi, anche di natura professionale, fossero tenuti ad accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Era stato inizialmente previsto un limite per singola operazione di 30 euro al di sotto del quale si sarebbe potuto rifiutare il pagamento elettronico. Con la legge di Stabilità per 2016 (L. 208/2015) il limite venne ridotto a 5 euro.

Nessuna sanzione è però mai stata introdotta per chi non si fosse adeguato alla legge fino al recente decreto fiscale, collegato alla legge di bilancio del 2020 (DL 124/2019) che aveva previsto, a decorrere dal 1° luglio 2020, una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con carte.

Nel corso dell’iter di conversione del decreto l’art. 23 che prevedeva le sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamento tramite POS è però stato soppresso.

Ci ritroviamo quindi, ancora una volta in una situazione paradossale:

  • commercianti, artigiani e professionisti sono obbligati a dotarsi di Pos e, pertanto, non possono negare ai propri clienti la possibilità di pagare tramite carta o bancomat
  • non è però prevista alcuna sanzione per chi non accetta pagamenti tramite Pos.

Legge di bilancio 2020 – Le nuove imposte introdotte dal 2020 – Al via anche l’imposta sui servizi digitali (Web tax)

Queste le nuove imposte introdotte dal 2020:

1. Nuova tassa sulle auto aziendali

Modificata la tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo.

Nel dettaglio, fringe benefit scende al 25% per i veicoli meno inquinanti e sale dal 40% al 60% nel 2021 per le auto meno «green».

Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’ACI.

Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020:

– per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; – per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%;

– per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); – per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%) (commi 632 – 633).

2. Plastic tax

Istituita l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (c.d. “MACSI”) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere medicinali. È pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica.

Dunque, nessuna tassazione per i prodotti compostabili (cioè, per i prodotti che in seguito alla loro degradazione, naturale o industriale, si trasformano in compost; il prodotto deve disintegrarsi in meno di 3 mesi e non deve essere più visibile.).

La nuova imposta si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma, e quindi dal 1° luglio 2020.

Alle imprese produttrici di MACSI spetterà un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili (commi 634 – 658).

3. Sugar tax

A partire dal 1° ottobre 2020 avrà inizio la riscossione dell’imposta sul consumo di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti.

Si pagherà:

– 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti;
– 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che, entro agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma (commi 661 – 676).

4. Robin tax – Redditi da attività in concessione

Per il triennio 2019 – 2021, la “Robin tax”, cioè l’addizionale IRES, sale del 3,5% sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in regime di concessione (e quindi: per i concessionari di autostrade, porti, aeroporti e ferrovie), passando quindi dal 24 al 27,5% (commi 716 – 718).

5. Tassa sulla «fortuna»

Tale tassa è stata introdotta per recuperare il minor gettito dovuto ai ritocchi a plastic e sugar tax.

Dal 15 gennaio 2020, scatterà il prelievo del 20% sulle vincite eccedenti il valore di euro 200,00 euro alle slot machine.

A decorrere, invece, dal 1° marzo del 2020 scatterà il prelievo del 20% sulle vincite eccedenti il valore di euro 500,00 ai giochi pubblici con vincita in denaro, comprese le lotterie istantanee (come i Gratta e Vinci).

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi Super Enalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell’Enalotto, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite (commi 733 – 734).

6. Web tax” o “Imposta sui servizi digitali

Prelievo del 3% per le imprese con ricavi ovunque realizzati non inferiori a 750 milioni e ricavi derivanti da servizi digitali non inferiori a 5,5 milioni. E’ questo il cuore della “Web tax” o “Imposta sui servizi digitali”, introdotta con la legge di bilancio del 2018 (L. n. 205/2017), poi riscritta con la legge di bilancio del 2019 (L. n. 145/2018).

Tale tassa è rimasta fino ad oggi inapplicata a seguito della mancata emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che avrebbe dovuto dettarne le disposizioni attuative, previsto dal comma 45, dell’art. 1 della L. n. 145/2018.

Con il comma 678 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) viene prevista, tra l’altro, l’abrogazione del comma 45 (non viene quindi più prevista l’emanazione di norme attuative) e la sostituzione del comma 47, dove viene espressamente disposto che “Le disposizioni relative all’imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020“.

Viene infime inserito un nuovo comma, il 49-bis nel quale si stabilisce che «I commi da 35 a 49 sono abrogati dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale».

Importazioni: detrazione o rimborso IVA assolta in dogana

Con la Risposta n. 4 del 13 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il quesito di una ditta Svizzera di commercio all’ingrosso che vendeva merce in Italia tramite il proprio rappresentante fiscale nel nostro Paese ed ha chiarito che l’unico soggetto legittimato a recuperare l’IVA assolta al momento dell’importazione è il destinatario delle merci impiegate nell’esercizio della propria attivita? che, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del decreto IVA, può detrarre l’imposta assolta.

Considerato che la vendita ha luogo direttamente tra l’istante soggetto estero e la società italiana, agli effetti IVA il debitore dell’imposta è l’acquirente italiano, da cui lo spedizioniere avrebbe dovuto recuperare l’IVA assolta in dogana, posto che la vendita ha luogo direttamente tra l’istante soggetto estero e la società italiana e non più per il tramite del rappresentante fiscale che, quale primo acquirente, correttamente assolveva l’IVA in dogana e ne chiedeva e otteneva il rimborso.

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