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“Movement does not mean achievement”. La pericolosa trappola del tempo

Perché dovrebbe essere importante rendicontare il tempo? In fondo lo sto impiegando per le cose che devo fare…
Certo, ma poiché le 24 ore quotidiane sono un grande equalizzatore per la specie umana, dobbiamo concludere che la chiave per una maggiore produttività risiede nel modo in cui questa risorsa finita viene utilizzata.

Nelle parole di Jim Rhon, grande motivatore americano che ha focalizzato la propria carriera sul miglioramento personale, “Movement does not mean achievement”.

Questa frase, che si può tradurre in “Il movimento non significa progresso”, è molto significativa dal mio punto di vista perché è un invito a prendere consapevolezza del proprio operato. Senza dubbio sono molto impegnato, ma a fare cosa? Come sto utilizzando le mie preziose giornate? La strada che sto seguendo è realmente capace di condurmi al raggiungimento dei miei obiettivi?

Purtroppo, seppure questo concetto sia facilmente condivisibile, non sempre ci si concede il tempo per fare il punto della situazione e l’inerzia e l’abitudine rischiano di essere i veri motori della nostra attività quotidiana. Non solo, in anni di affiancamento agli studi, abbiamo notato che la continua rincorsa delle scadenze e la gestione delle richieste dei clienti toglie, oltre che tempo, la lucidità necessaria per questo difficile esercizio.

Per ovviare a questi problemi, lo studio deve dotarsi di un sistema di rendicontazione del tempo – il timesheet – che raccolga dati chiari sull’impegno richiesto da ciascuna attività. Dati oggettivi e condivisibili con la struttura, oltre che con eventuali soci, servono da bussola per la gestione dello studio e da propellente per superare l’abitudine e la resistenza al cambiamento.

Pensiamo ad esempio alla stessa situazione descritta con e senza il supporto dei numeri.

L’azienda Brontolo Srl è molto impegnativa, spesso disordinata, e richiede un grande impegno per la consulenza ordinaria, che si sostanzia in e-mails e chiamate quasi quotidiane. Lo studio ha la percezione che questo cliente abbia una bassa resa economica, ma non ha ben chiaro come intervenire, anche perché la Brontolo Srl paga 8.000€ all’anno allo studio… che non sono proprio risibili…

Immaginiamo ora che lo studio stia utilizzando un sistema di pianificazione e controllo capace di intercettare l’impegno richiesto dal cliente nel corso dell’anno. Emerge che lo studio ha imputato 400 ore complessive per il supporto alla Brontolo Srl. 8.000€/400ore fanno 20€/h che, considerato l’impegno dei professionisti per bilanci, incontri, consulenze e quant’altro, sono probabilmente insufficienti a coprire il mero costo diretto.

Le due spiegazioni sortiscono la stessa reazione? Nella mia esperienza, no. Di regola, la seconda è forte a sufficienza da motivare il titolare all’azione, specialmente se supportato da una strategia concreta per negoziare con il cliente. Con quest’ultimo sarà necessario capire, forti del supporto dei dati, se c’è disponibilità a corrispondere il servizio fornito o se sia preferibile razionalizzare l’impegno richiesto.

Generalmente, snellire l’impegno passa attraverso ordine, precisione, puntualità, evoluzione tecnologica, nonché formazione del personale amministrativo dell’azienda. La logica infatti è evitare che lo sforzo venga dissipato in attività poco produttive, con clienti poco remunerativi, o con processi interni inefficienti.

L’evidenza del numero ci darà la forza di guardare con occhio critico anche le abitudini stratificate in decenni di lavoro e, passo dopo passo, lo studio ritroverà le marginalità economiche e il tempo per dedicarsi al proprio sviluppo. Ricordiamoci che l’ora dedicata al cliente da 20€/h viene sottratta ad altre attività o ad altri clienti che potenzialmente la meritano di più. Inoltre, non dimentichiamo che quando l’impegno è richiesto anche al titolare, questo rischia di essere a scapito del tempo libero o di quello in famiglia. È dunque solo attraverso l’eliminazione delle attività non produttive che si potrà ritrovare il tempo necessario per riprendere il controllo del proprio lavoro e per raggiungere i propri obiettivi.

Licenza detenzione alcoolici: ultima nota dell’Agenzia delle Dogane

Sulla reintroduzione della licenza per la vendita di prodotti alcoolici si richiama quanto già pubblicato qui.

Il 18 dicembre 2019 è intervenuta ancora l’Agenzia delle Dogane, con la nota 220911/RU con la quale viene chiarito che la licenza fiscale di vendita va acquisita dall’esercente prima dell’avvio dell’attività e che in assenza di tale licenza non si può dare avvio all’attività di vendita o somministrazione di prodotti alcoolici.

Ed inoltre:

“Nel comparto in esame, i soggetti economici sono tenuti all’obbligo di denuncia nei casi di vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici contrassegnati (vale a dire, liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole vini alcolizzati e liquorosi, ecc..) nonché di birra e di vino tranquillo o spumante, esercitata presso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub, alberghi, locande, supermercati, altri esercizi commerciali del settore alimentare.”

“Avendo la licenza fiscale validità illimitata (fino a revoca), in caso di smarrimento o di eventi di pari effetto (distruzione, deterioramento, ecc..) l’esercente ne può richiedere in forma libera un duplicato all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul luogo di esercizio dell’attività. Nell’ipotesi di cessazione dell’attività, ne va data immediata comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente cui va altresì restituita la licenza di esercizio, qualora atto in origine cartaceo.”

“Salvi i casi per i quali si deve procedere alla voltura della licenza di esercizio, l’esercente intestatario dell’atto è tenuto in via ordinaria a dare tempestiva notizia all’Ufficio delle dogane di ogni variazione dei dati non incidenti sulla titolarità della gestione comunicati in sede di rilascio (ad es., variazione della residenza del titolare di impresa individuale). In tali ipotesi non si dà luogo a rilascio di altra licenza d’esercizio.”

FISCO – Voucher manager: sono 3.615 le domande presentate da PMI e reti d’impresa

Con una notizia pubblicata sul proprio sito internet il Ministero dello Sviluppo Economico ha informato di aver disposto, in data 13 dicembre, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande per richiedere il Voucher per l’Innovation manager, che era stato aperto il 12 dicembre e sono in tutto 3.615 le domande presentate per richiederlo.

La misura, si ricorda, ha l’obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d’impresa presenti su tutto il territorio nazionale.

Nel dettaglio, sono state presentate 3.063 domande dalle piccole imprese, 537 da quelle di medie dimensioni e 15 dalle reti d’impresa, per un costo totale dei progetti pari a 205.410.202,42 milioni di euro.

Nei prossimi giorni il MISE, sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, effettuerà l’istruttoria delle domande pervenute. Al termine delle verifiche si procederà con la concessione del Voucher.

Tax credit edicole: pronto il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta

Con la Risoluzione n. 107/E del 18 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (TAX CREDIT EDICOLE), parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI.

Si tratta del codice tributo “6913”, denominato “TAX CREDIT EDICOLE – credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici – art. 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, precisano le Entrate, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

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