Il registro di emergenza per malfunzionamento del registratore di cassa

Si rompe il registratore di cassa e non riesco ad emettere il documento commerciale (il vecchio scontrino).

Cosa debbo fare? Il cliente “deve uscire” con un qualche documento? No, occorre risalire all’articolo 11 del vecchio “D.M. 23.3.1983 su GU 24.3.1983 n. 82 – art. 11” e cioè istituire un registro di emergenza per il caso specifico, nel quale annotare, prima dell’uscita del cliente dal negozio, il singolo incasso.
Quindi tale registro avrà il seguente aspetto, volendo può essere stampato e numerato il fac simile che segue (azzerando i dati) ed essere utilizzato come “registro di emergenza”.

Data Ora Corrisp. incassato (aliquota iva 22%) Corrisp. incassato (aliquota iva 10%) Corrisp. incassato (aliquota iva 4%)
20.12.2019
10:30
22,50
   
20.12.2019
11:40
12,70
   
20.12.2019
15:45
10,40
   
20.12.2019
19:30
8,70
   
Totale del giorno
54,30
   

Oltre che l’adozione del registro di cui sopra è necessario per i registratori di cassa telematici adottare una procedura particolare nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, procedura illustrata in un separato documento: vedi la procedura attraverso il seguente link.

In precedenza la circolare 97/E del 4.4.1997 indicava che nel caso di malfunzionamento del registratore di cassa non era necessario il registro di “emergenza” qualora venissero rilasciate le ricevute fiscali (al posto dello scontrino fiscale), ma sta di fatto che le ricevute fiscali sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Note: art. 11 del D.M. 24.3.1983
.

Nel caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali, il contribuente deve tempestivamente richiedere l’intervento della ditta tenuta alla manutenzione, annotando la data e l’ora della richiesta sul libretto di dotazione dell’apparecchio, e deve, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, provvedere, in luogo del rilascio dello scontrino fiscale, alla distinta annotazione su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione.

corrispettivi-telematici-mancato-funzionamento-o-assenza-di-rete

Corrispettivi telematici: mancato funzionamento o assenza di rete

Dal 1° gennaio 2020 tutti i contribuenti che emettono scontrini e ricevute fiscali dovranno trasmettere i dati dei corrispettivi in modalità telematica; per adempiere a tale obbligo l’operatore può installare un registratore di cassa telematico (RT), un server RT oppure può utilizzare il web service dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui venga installato un registratore di cassa telematico, occorre prima di tutto provvedere, tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate, ad effettuare l’accreditamento come “ESERCENTE” ed il download del QrCode da applicare al registratore (RT); da questo momento lo stato di detto RT sarà “ATTIVATO”.

Dal momento in cui il registratore (RT) effettuerà la sua prima trasmissione dei dati, lo stato sarà quello di “IN SERVIZIO”.

L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019 ha definito le specifiche tecniche per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015.

In particolare sono state previste le cosiddette “procedure di emergenza” per gestire principalmente tre situazioni che possono verificarsi, ossia:

1. Assenza di rete: nel caso in cui il registratore telematico, dopo aver memorizzato, predisposto e sigillato il file xml contenente i dati dei corrispettivi giornalieri non possa effettuare la relativa trasmissione per assenza di rete, sarà possibile estrarre detto file dal RT e procedere al relativo invio (entro il termine massimo di dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) mediante l’upload nell’apposita sezione “Corrispettivi” del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate.

2. Dispositivo fuori servizio: in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT per un qualsiasi motivo, l’esercente, oltre a contattare tempestivamente un tecnico abilitato, dovrà provvedere ad annotare i dati dei corrispettivi giornalieri su apposito registro cartaceo o digitale (c.d. registro dei corrispettivi di emergenza), in cui appunto occorre seguire la stessa procedura che veniva seguita in precedenza con i registratori di cassa “non telematici”, ossia con l’annotazione della data, dell’ora e del corrispettivo relativo ad ogni operazione/vendita effettuata con la relativa distinzione per aliquote iva; questo fino a quando non sia ripristinato il corretto funzionamento del RT.

In questo caso occorrerà inoltre:

  • effettuare la variazione dello stato del RT, impostandolo come “FUORI SERVIZIO” dalla finestra “Ricerca dispositivo” all’interno della sezione “Corrispettivi”.

Dopo aver cliccato su ID Dispositivo, verrà aperta una pagina di dettaglio:

Cliccando su “CAMBIA STATO”, sarà possibile indicare appunto lo stato di “FUORI SERVIZIO”, la data a partire dalla quale il RT si trova nel predetto stato e la relativa motivazione.

Detta procedura di cambio stato deve essere effettuata tempestivamente.

  • Dopodiché trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi relativi al periodo di inattività del RT mediante il caricamento “manuale” di detti dati sempre all’interno della sezione “Corrispettivi”, nelle c.d. “Procedure di Emergenza”; occorre inserire l’identificativo del dispositivo, la data e ora della rilevazione, l’ammontare delle vendite, l’aliquota iva e la natura (in presenza di più aliquote iva occorre inserire nuove righe) ed inviare cliccando su apposito comando.

Il registratore telematico, nel momento in cui riprenderà a funzionare correttamente, unitamente alla prima chiusura trasmetterà automaticamente al sistema anche il cambio di stato, riportandolo ad essere “IN SERVIZIO”.

3. Recupero trasmissioni scartate: nel caso in cui il file dei corrispettivi memorizzati e trasmessi mediante RT venga scartato per una delle seguenti motivazioni

  • “data nel futuro sull’elemento DataOraRilevazione”;
  • “elemento Trasmissione/Dispositivo obbligatorio”;

è possibile il recupero dello scarto mediante accesso alle c.d. “Procedure di Emergenza”; con l’inserimento dell’identificativo della trasmissione si verrà condotti ad una procedura guidata.

Si rammenta che nessuna di queste procedure è da effettuare nel caso in cui il registratore telematico non trasmetta per motivazioni diverse da quelle di malfunzionamenti tecnici del RT (ad esempio per chiusura domenicale, ferie, etc.); in dette situazioni non occorre infatti effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate in quanto sarà direttamente il RT ad elaborare un unico file contenente la totalità dei dati di importo a zero relativi al periodo di interruzione unitamente ai dati dei corrispettivi della prima trasmissione utile.

Bonus Tv: pronto il codice tributo

Con la Risoluzione n. 105/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6912” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per l’acquisto di televisori nuovi di ultima generazione, idonei quindi alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che, già dal 18 dicembre e fino al 31 dicembre, i cittadini potranno effettuare gli acquisti agevolati autocertificando il proprio ISEE e l’unicità della fruizione, ossia che nessun altro componente della famiglia abbia già sfruttato il contributo.

Versamento tasse scolastiche con F24: istituiti quattro codici tributo

L’articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto crescita) ha aggiunto, tra l’altro, all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera h-septies, che estende alle tasse scolastiche il versamento unitario e la compensazione. La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Al fine di consentire il versamento delle tasse scolastiche tramite modello F24 l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 106/E, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”;
  • “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”;
  • “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”;
  • “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma”.

Detrazione Irpef per spese attività sportiva dilettantistica: precisazioni in merito al requisito dell’età

L’Agenzia delle Entrate, tramite la rivista telematica FiscoOggi, affronta il tema della detrazione dall’Irpef delle spese sostenute per l’attività sportiva dei ragazzi e chiarisce che, la stessa, è pari al 19% della spesa, da calcolare su un ammontare massimo di 210 euro, e spetta per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni.

In considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta, precisa ancora l’Agenzia delle Entrate, se il ragazzo ha compiuto 18 anni a luglio del 2019, la detrazione spetterà anche per le spese sostenute successivamente al compimento dell’età.

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