31/05/2010 9.47.30 - MANOVRA 2010: CONTANTI - ASSEGNI - LIBR. PORTATORE
Limitazioni all’uso del denaro contante
Viene modificato l’art. 49 del Dlgs. 231/2007 prevedendo il limite di 4.999,99 euro per il trasferimento di denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore (limite precedente euro 12.499,99).
Assegni Bancari
Gli assegni bancari e postali emessi per importi superiore ai 4.999,99 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Il cliente può chiedere alla banca libretti di assegni senza la clausola NON TRASFERIBILE per emettere assegni sino a 4.999,99 questi assegni sono soggetti ad imposta di bollo di €. 1,50 ciascuno
Depositi bancari o postali al portatore
Il saldo dei depositi bancari o postali al portatore non può essere superiore ai 4.999,99 euro
I libretti al portatore con saldo superiore ai 4.999,99 euro sono estinti entro il 30/06/2011 oppure entro tale data occorre ridurre il saldo al predetto limite
Sanzioni
Le violazioni per i pagamenti in contanti, per l’emissione di assegni bancari senza clausola di trasferibilità, sono puniti dall’articolo 58 del D.lgs. 231/2007 con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’ 1% al 40% dell’importo trasferito con il minimo di 3.000 euro (oppure dell’importo dell’assegno emesso senza clausola di non trasferibilità)- Si applica comunque la sanzione minima di euro 3.000= Per violazioni che riguardino importi superiori ai 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di 5 volte
Le violazioni relative ai depositi bancari o postali al portatore sono punite con la sanzione amministrativa dal 20 al 40% del saldo - si applica comunque la sanzione minima di euro 3.000 - per violazioni che riguardino importi superiori ai 50.000 euro la sanzione minima e massima sono aumentate del 50%.