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16/01/2010 10.56.49 - 16/01/2010: i chiarimenti dell' Ag.Entrate sulla compensazione del credito iva

 

 

Chiarimenti sulla compensazione del credito iva 2009
Sulla possibilità di compensare il credito iva alla luce delle disposizioni del D.L.  1/7/2009 n. 78,  in vigore dal 1° gennaio 2010, si è pronunciata, nell''imminenza dei termini per i versamenti che scadevano oggi, 16 gennaio 2010  (e che è possibile effettuare sino a lunedì 18/01/2010), con la circolare n. 1 datata 15/01/2010 (se poi si vanno a vedere le proprietà pdf del file relativo alla circolare si ha modo di vedere che il file è stato creato il 15.01.2010 alle 19.29.17 e modificato il  15.01.2010 alle ore  20.29.17, il che equivale a dire che la circolare è stata resa disponibile - considerato l'orario lavorativo - unicamente da oggi, 16/01/2010, che cade, tra l'altro, di sabato) l’ Agenzia delle Entrate, fornendo  ulteriori  e attesi chiarimenti. 
    I chiarimenti di maggior rilievo riguardano
Il credito iva del 2008 ed i crediti trimestrali del 2009
Il credito iva del 2008 che è emerso dalla dichiarazione presentata nel 2009 ed i crediti trimestrali del 2009 per i quali  sono stati presentati i modelli iva TR  nel corso del 2009, potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione anche nel corso del 2010 senza scontare i vincoli delle nuove disposizioni; il credito iva del 2008 potrà essere liberamente compensato fino a quando non sarà presentata la dichiarazione iva relativa al 2009 all’interno della quale il credito 2008 sarà “assorbito” nella dichiarazione del 2009.
 Il limite di 10.000 euro per la compensazione libera e credito di importo maggiore a tale limite risultante dalla dichiarazione 2009
Il paragrafo 2.1.  formula un esempio di dichiarazione relativa al 2009 che chiude con un credito di 50.000 euro ed indica che “tale credito fino all’ammontare di 10.000 euro può essere utilizzato in compensazione orizzontale senza attendere la presentazione della dichiarazione” e che “raggiunto il predetto limite ogni ulteriore compensazione - anche inferiore ai 10.000 euro - può avvenire a partire dal sedicesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. "
Il testo della circolare è  consultabile sul sito dell' Agenzia delle Entrate utilizzando il seguente link






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