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03/06/2011 14.15.27 - privacy: diffusione di numero di cellulare = 4 mesi di reclusione

 privacy: diffusione di numero di cellulare = 4 mesi di reclusione

 
Sentenza 393 del 17.2.2011 Corte di Cassazione- Sezione Terza Penale
 
Il sig. X (privato cittadino) venuto in possesso di un numero di utenza cellulare per essergli stato fornito dal sig. Y, ha diffuso il numero di cellulare di quest'ultimo su altri canali di chat line, cioè ha proceduto a diffondere dati senza il consenso di Y.
In un primo paragrafo della sentenza la Corte definisce il dato dell'utenza cellulare "dato sensibile":  osserviamo che il numero di utenza del cellulare non appartiene alla categoria dei "dati sensibili" così come definiti dall'art. 4 comma 1 del D.lgs. 196/2003, mentre nel proseguo la Corte afferma che un "numero di utenza cellulare - per sua intrinseca natura, riservato, tant'è che solitamente negli elenchi telefonici pubblici ..figura solo il numero telefonico pubblicabile e mai quello di un'utenza cellulare a meno che il suo titolare non vi abbia consentito".  E’ indubbio che il numero di utenza di cellulare non costituisca dato sensibile, mentre costituisce dato personale meritevole di tutela, in quanto, come giustamente osservato dalla Corte, dato "non pubblico" o riservato.
La Corte conferma quindi la sentenza d'Appello, con la condanna a 4 mesi di reclusione e con la sospensione condizionale della pena (rammentiamo che l'art. 167 del D.lgs. 196/2003) per il trattamento illecito dei dati, con diffusione dei medesimi, prevede l'applicazione della reclusione da sei a ventiquattro mesi.

 

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