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11/05/2009 22.19.57 - 11.05.2009 illegittimo l'invio di un primo messaggio fax o email pubblicitario

PUBBLICITA’ VIA FAX O E MAIL: ILLEGITTIMO IL PRIMO MESSAGGIO SENZA CONSENSO PREVENTIVO

 Il Garante si è pronunciato (doc. web. 1597163) del 19/02/2009 sul caso di una società che, acquisiti i numeri di fax da “pagine bianche” o “pagine gialle” inviava un messaggio pubblicitario via fax nel quale si indica che viene messo a disposizione del destinatario  un numero verde gratuito "da contattare per evitare eventuali future comunicazioni".
Il Garante
RILEVATO che l'art. 130, comma 2 del Codice prevede per l'invio di messaggi mediante telefax il presupposto del preventivo consenso informato e specifico dell'interessato;
CONSIDERATO che tale garanzia non può essere elusa inviando un primo messaggio che, nel richiedere il consenso, abbia già un contenuto promozionale (v. Provv. 29 maggio 2003, relativo allo spamming, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 29840);
                a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a D.B.CAD s.r.l., con sede legale in Perugia, Via Pievaiola, 15, l'ulteriore trattamento illecito di qualunque dato personale effettuato tramite l'utilizzo del telefax per l'invio di comunicazioni promozionali a terzi senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi dell'art. 130 del Codice;
                b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive a D.B.CAD s.r.l. di adottare tutte le misure necessarie e opportune atte a garantire la completa ottemperanza a quanto stabilito nel precedente punto a), fornendone adeguata documentazione al Garante entro il giorno 27 marzo p.v.
rammentando che
ai sensi dell'art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è  altresì  applicata in sede amministrativa,  in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;
resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice);
Lo stesso dicasi per l’invio di una prima e mail (doc. web. 1597151 del 19/02/2009) che, di fatto , è già pubblicitaria, con rilevazione dell’indirizzo di posta elettronica da un pubblico elenco di professionisti.
 





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