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28/04/2009 15.29.09 - 28 aprile 2009: entra in vigore l'iva per cassa

Il 27 aprile 2009 è stato pubblicato sulla GU n. 96 il D.M. Economia e Finanze relativo all' iva per cassa.

Relativamente a tale questione avevamo provveduto con congruo anticipo ad informare i clienti.

Raccomandiamo a coloro che provvedono in proprio alla redazione della contabilità di verificare attentamente sulle fatture di acquisto se sia riportata la dicitura

ESIGIBILITA' DIFFERITA ART. 7 DL. 29/11/2008  n. 185 CONVERTITO DALLA LEGGE 28/1/2009 n. 2

nel qual caso l' iva sulla fattura di acquisto potrà essere detratta soltanto all'atto del pagamento della fattura stessa.  Nel caso di pagamento di acconti su fatture ricevute riportanti la dicitura di cui sopra, l'iva si detrarrà in proporzione al pagamento effettuato:

:  fattura di acquisto di 120 euro  + iva 24 euro - totale fattura 144  euro - datata 30 aprile 2009

la fattura contiene la dicitura di cui sopra, quindi l'iva non viene detratta nella liquidazione periodica di aprile.

Il pagamento di tale fattura avviene in tre tranches:   1/3 al 31 maggio  1/3 al 30 giugno ed 1/3 al 31 luglio -

l'iva sarà detratta per 1/3 nella liquidazione del mese di maggio, per  1/3 nella liquidazione del mese di giugno e per  1/3 nella liquidazione del mese di luglio.

Trascorso un anno dal ricevimento della fattura,  l'iva sarà detratta indipendentemente dal pagamento, e questa circostanza fa sì che occorra monitorare attentamente le fatture di acquisto e la detraibilità dell'iva operata sulle stesse. Reputiamo che le software house predisporrano appositi programmi.

 






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